Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3934
DDL0288-0026
Relazione Camera n. 288-A (DDL12-288-A)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.26 (che inizia a pag.32 dello stampato)
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A. TESTIPDL
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A.
...PROPOSTE DI LEGGE -- N. 288, di iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri --
CAPO II Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC288A ZZ12 ZZPD ZZRM
                 (Finalità degli interventi).
      1.  Le risorse destinate all'edilizia residenziale di cui
  alla legge 5 agosto 1978, n. 457, sono ripartite triennalmente
  dal Comitato interministeriale per la programmazione economica
  (CIPE), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sulla
  base dei dati rilevati dall'ultimo censimento generale della
  popolazione effettuato dall'Istituto nazionale di statistica
  (ISTAT) e delle indagini campionarie che il medesimo Istituto
  effettua annualmente, relativi alla composizione del
  patrimonio abitativo in proprietà o in altra forma di
  godimento, al suo stato di conservazione ed alla ripartizione
  delle famiglie che hanno un immobile in locazione per
  composizione del nucleo familiare e per fascia di reddito
  nonché sulla base dei dati forniti dalle regioni sullo stato
  di attuazione degli interventi dalle medesime finanziati e di
  altri dati oggettivi forniti da enti pubblici
  istituzionalmente competenti a rilevarli relativi ai
  fabbisogni.
    2.  Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate:
      a)  a concedere contributi integrativi ai soggetti
  meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione dovuti
  ai proprietari degli immobili, sia di proprietà pubblica sia
  privata, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge;
      b)  ad alimentare anche parzialmente i fondi
  regionali per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
  costituiti ai sensi dell'articolo 10 della presente legge;
      c)  alla costituzione del fondo di rotazione per
  l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11 della presente
  legge in misura non inferiore al 20 per cento delle risorse
  annualmente disponibili fino al 1995 ed al 10 per cento per
  gli anni successivi;
      d)  a concedere contributi per la realizzazione di
  interventi da destinare a particolari categorie sociali ai
  sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
      e)  a concedere contributi per l'acquisto, la
  costruzione o il recupero di immobili da destinare a prima
  abitazione del beneficiario ai sensi dell'articolo 6 della
  legge 17 febbraio 1992, n. 179;
      f)  a concedere contributi per l'acquisto, il
  risanamento e la costruzione di immobili di proprietà pubblica
  in locazione e per la costruzione e l'acquisto di immobili da
  destinare alla locazione a canone convenzionato ai sensi degli
  articoli 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
      g)  a concedere contributi per la realizzazione di
  programmi integrati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17
  febbraio 1992, n. 179.
 
DATA=950509 FASCID=DDL12-288-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0288 TOTPAG=0057 TOTDOC=0068 NDOC=0026 TIPDOC=P DOCTIT=0024 COMM= PD PAGINIZ=0032 RIGINIZ=019 PAGFIN=0032 RIGFIN=068 UPAG=NO PAGEIN=32 PAGEFIN=32 SORTRES= SORTDDL=028800A00 FASCIDC=12DDL0288 A SORTNAV=0028800A000 00000 ZZDDLC288A NDOC0026 TIPDOCP DOCTIT0024 NDOC0024



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