| (Soppressione della carica di segretario generale del
comitato per l'edilizia residenziale. Istituzione della
direzione generale per i problemi abitativi).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la carica di segretario generale del comitato
per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 7 della legge
5 agosto 1978, n. 457, è soppressa.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 presso il
Ministero dei lavori pubblici, è istituita la direzione
generale per i problemi abitativi che svolge le medesime
funzioni del segretario generale di cui al comma 1.
3. Il titolo della tabella allegata alla legge 5 agosto
1978, n. 457, è sostituito dal seguente: "Organico della
direzione generale per i problemi abitativi del Ministero dei
lavori pubblici".
4. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, determina le modalità di trasferimento delle
funzioni già svolte dal segretario generale di cui al comma
1.
5. La direzione generale per i problemi abitativi di cui al
comma 2 istruisce e predispone l'attività e i provvedimenti di
competenza del Ministro dei lavori pubblici di cui alla
presente legge.
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6. Presso la direzione generale per i problemi abitativi è
costituita una consulta per l'edilizia abitativa, con la
partecipazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
degli imprenditori e degli utenti maggiormente rappresentative
a livello nazionale, avente il compito di proporre indirizzi
in tema di politica abitativa, di esercitare il controllo
sull'attuazione dei programmi e di realizzare un costante
monitoraggio della domanda, dell'offerta e della loro
evoluzione quantitativa e territoriale. Il Ministro dei lavori
pubblici, con proprio decreto, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce la composizione, l'organizzazione e le funzioni
della consulta.
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