| (Istituzione di fondi regionali di rotazione per
acquisizione di aree e per urbanizzazioni).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 1995 ciascuna regione
costituisce un fondo speciale di rotazione per la concessione
di mutui decennali, senza interessi, finalizzati
all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad
uso residenziale, nonché all'acquisto di aree edificate da
recuperare.
2. Il fondo provvede alla concessione dei mutui secondo le
modalità e le condizioni stabilite con apposito regolamento
adottato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, destinandoli prioritariamente ai comuni nei quali sono
localizzati gli interventi assistiti dalle agevolazioni di cui
alla presente legge.
3. Il regolamento di cui al comma 2 altresì:
a) garantisce l'efficienza della spesa;
b) determina i casi di decadenza dal finanziamento
e di esercizio di eventuali interventi sostitutivi.
4. Al fondo di cui al comma 1 le regioni destinano non più
del 10 per cento delle somme loro attribuite. Al medesimo
fondo le regioni possono destinare finanziamenti provenienti
dal proprio bilancio.
5. Il CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
attribuisce al fondo speciale di rotazione di cui al comma 1
le disponibilità del fondo costituito presso la sezione
autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e
prestiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 febbraio
1992, n. 179, non assegnati alle regioni alla data di entrata
in vigore della presente legge, nonché entro il mese di
febbraio di ogni anno, i rientri che affluiscono al fondo ai
sensi del comma 2 del medesimo articolo 5 della citata legge
n. 179 del 1992.
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