| (Fondo di rotazione per l'edilizia residenziale).
1. E' istituito presso la sezione autonoma della Cassa
depositi e prestiti di cui all'articolo 10 della legge 5
agosto 1978, n. 457, il fondo di rotazione per l'edilizia
residenziale, finalizzato alla concessione di finanziamenti
destinati alla realizzazione di abitazioni da assegnare in
godimento con proprietà differita.
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2. La dotazione del fondo è costituita dalle risorse che
gli sono destinate annualmente ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera c), e dal ricavato delle obbligazioni per
l'edilizia residenziale emesse dalla Cassa depositi e prestiti
ai sensi del comma 3.
3. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare
due emissioni annuali, con decorrenza 1^ gennaio e 1^ luglio,
di una serie speciale di obbligazioni, denominate obbligazioni
per l'edilizia residenziale, per gli importi deliberati dal
consiglio di amministrazione della sezione autonoma per
l'edilizia residenziale. Il valore delle obbligazioni, la loro
durata, i tassi di interesse, le modalità di emissione,
collocazione, calcolo degli interessi e della rivalutazione,
pagamento degli interessi e rimborso sono stabilite con
decreto del Ministro del tesoro.
4. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, determina le modalità di funzionamento e di
utilizzazione del fondo di rotazione con il relativo
regolamento.
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