| (Assegnazioni e canoni per l'edilizia
sovvenzionata).
1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica,
soggetti alle disposizioni della presente legge, quelli
acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con
concorso o con contributo dello Stato o della regione, dallo
Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da enti pubblici
territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case
popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e
disciplinati con legge regionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con proprie leggi, determinano:
a) i criteri di accesso alle assegnazioni di
edilizia sovvenzionata e di definizione del canone sociale di
locazione, di determinazione del reddito familiare e di
decadenza; in ogni caso, il canone di locazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica deve essere determinato
tenendo conto di quanto previsto dagli articoli dal 12 al 24
della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché dalla ricerca
dell'equilibrio finanziario degli Istituti autonomi per le
case popolari (IACP); il canone può parzialmente gravare sui
fondi di cui all'articolo 9;
b) il costo base di produzione, di cui all'articolo
22 della legge n. 392 del 1978 che, per le finalità di cui
alla lettera a), è determinato annualmente dalle
regioni, tenendo conto dei massimali di costo per l'edilizia
sovvenzionata.
3. Gli enti gestori devono condurre la gestione secondo
criteri di economicità e, comunque, nei limiti delle
disponibilità derivanti dalle entrate, ivi comprese, per
quanto concerne gli importi dei canoni, le integrazioni di cui
all'articolo 9.
4. Le regioni, per favorire la mobilità degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, predispongono programmi di
edilizia agevolata-convenzionata da destinare ai soggetti che
vengono a trovarsi in situazione di decadenza dalle
assegnazioni di edilizia sovvenzionata.
5. Il canone sociale di locazione effettivamente dovuto
dagli assegnatari non può essere, comunque, superiore alle
percentuali di reddito complessivo familiare stabilite, per
fasce di reddito, dalle leggi regionali.
6. Le regioni, al fine di garantire una maggiore efficacia
dei servizi e la partecipazione degli utenti al controllo
della qualità delle prestazioni relative all'edilizia
residenziale pubblica predispongono, sentiti gli enti gestori
e la rappresentanza sindacale dell'utenza, regolamenti in cui
siano specificati i diritti e i doveri degli utenti, anche in
ordine alla loro partecipazione all'attività gestionale.
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