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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3943
DDL0288-0035
Relazione Camera n. 288-A (DDL12-288-A)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.35 (che inizia a pag.36 dello stampato)
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A. TESTIPDL
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A.
...PROPOSTE DI LEGGE -- N. 288, di iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri --
Art. 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC288A ZZ12 ZZPD ZZRM
            (Assegnazioni e canoni per l'edilizia
                       sovvenzionata).
      1.  Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica,
  soggetti alle disposizioni della presente legge, quelli
  acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con
  concorso o con contributo dello Stato o della regione, dallo
  Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da enti pubblici
  territoriali, nonché dagli Istituti autonomi per le case
  popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e
  disciplinati con legge regionale.
    2.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, con proprie leggi, determinano:
      a)  i criteri di accesso alle assegnazioni di
  edilizia sovvenzionata e di definizione del canone sociale di
  locazione, di determinazione del reddito familiare e di
  decadenza; in ogni caso, il canone di locazione degli alloggi
  di edilizia residenziale pubblica deve essere determinato
  tenendo conto di quanto previsto dagli articoli dal 12 al 24
  della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonché dalla ricerca
  dell'equilibrio finanziario degli Istituti autonomi per le
  case popolari (IACP); il canone può parzialmente gravare sui
  fondi di cui all'articolo 9;
      b)  il costo base di produzione, di cui all'articolo
  22 della legge n. 392 del 1978 che, per le finalità di cui
  alla lettera  a),  è determinato annualmente dalle
  regioni, tenendo conto dei massimali di costo per l'edilizia
  sovvenzionata.
    3.  Gli enti gestori devono condurre la gestione secondo
  criteri di economicità e, comunque, nei limiti delle
  disponibilità derivanti dalle entrate, ivi comprese, per
  quanto concerne gli importi dei canoni, le integrazioni di cui
  all'articolo 9.
    4.  Le regioni, per favorire la mobilità degli alloggi di
  edilizia residenziale pubblica, predispongono programmi di
  edilizia agevolata-convenzionata da destinare ai soggetti che
  vengono a trovarsi in situazione di decadenza dalle
  assegnazioni di edilizia sovvenzionata.
    5.  Il canone sociale di locazione effettivamente dovuto
  dagli assegnatari non può essere, comunque, superiore alle
  percentuali di reddito complessivo familiare stabilite, per
  fasce di reddito, dalle leggi regionali.
    6.  Le regioni, al fine di garantire una maggiore efficacia
  dei servizi e la partecipazione degli utenti al controllo
  della qualità delle prestazioni relative all'edilizia
  residenziale pubblica predispongono, sentiti gli enti gestori
  e la rappresentanza sindacale dell'utenza, regolamenti in cui
  siano specificati i diritti e i doveri degli utenti, anche in
  ordine alla loro partecipazione all'attività gestionale.
 
DATA=950509 FASCID=DDL12-288-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0288 TOTPAG=0057 TOTDOC=0068 NDOC=0035 TIPDOC=P DOCTIT=0024 COMM= PD PAGINIZ=0036 RIGINIZ=022 PAGFIN=0036 RIGFIN=070 UPAG=NO PAGEIN=36 PAGEFIN=36 SORTRES= SORTDDL=028800A00 FASCIDC=12DDL0288 A SORTNAV=0028800A000 00000 ZZDDLC288A NDOC0035 TIPDOCP DOCTIT0024 NDOC0024



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