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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3946
DDL0288-0038
Relazione Camera n. 288-A (DDL12-288-A)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.38 (che inizia a pag.37 dello stampato)
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A. TESTIPDL
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A.
...PROPOSTE DI LEGGE -- N. 288, di iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri --
Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC288A ZZ12 ZZPD ZZRM
            (Ripiano dei disavanzi degli Istituti
               autonomi per le case popolari).
    1.  Gli enti trasformati o istituiti a norma dell'articolo
  16, aventi causa da Istituti autonomi per le case popolari
  (IACP) comunque denominati, elaborano, entro sei mesi dalla
  loro trasformazione o istituzione, un piano di risanamento
  relativo all'eventuale disavanzo finanziario consolidato al 31
  dicembre dell'anno precedente.
    2.  Il piano di risanamento, redatto in termini finanziari,
  deve indicare:
        a)  l'entità del disavanzo finanziario con
  esclusione di componenti relative agli ammortamenti;
        b)  i criteri seguiti per calcolare l'ammontare del
  disavanzo e le cause che ne hanno determinato la
  formazione;
        c)  l'entità dell'anticipazione di cui viene
  richiesta la concessione a norma del comma 4;
        d)  il periodo di ammortamento dell'anticipazione e
  le modalità di restituzione, in conformità a quanto indicato
  nei commi 5 e 6;
        e)  i proventi mediante i quali si intende
  assicurare la restituzione dell'anticipazione,
 
                              Pag. 38
 
  secondo il piano di ammortamento predisposto ai
  sensi della lettera  d);
      f)  il bilancio sintetico di previsione pluriennale da
  cui risulti la non sussistenza dei poteri di formazione di
  nuovo disavanzo finanziario nel periodo previsto per
  l'ammontare dell'anticipazione.
    3.  Il piano di risanamento è inviato alla regione e da
  questa approvato entro il termine di sessanta giorni dalla sua
  ricezione o dalla ricezione di chiarimenti o modifiche
  eventualmente richiesti; detto piano si intende comunque
  approvato dopo l'inutile decorso del termine sopra
  indicato.
    4.  Il piano di risanamento finanziario approvato nei modi
  di cui al comma 3 è inviato, a cura dell'ente, alla sezione
  autonoma per l'edilizia residenziale.  Entro sessanta giorni
  dal ricevimento, la sezione autonoma concede l'anticipazione
  richiesta a valere sulle disponibilità esistenti presso la
  stessa sezione autonoma, attribuite a ciascuna regione
  mediante accredito presso la competente tesoreria dello Stato.
  La medesima sezione autonoma dà comunicazione alla regione per
  quanto indicato nel comma 6 dandone contestuale notizia alla
  direzione generale per i problemi abitativi.
    5.  L'anticipazione è restituita dall'ente in un periodo non
  superiore a dieci anni secondo un piano di ammortamento a rate
  costanti posticipate, comprensive di capitale e interesse,
  quest'ultimo pari all'interesse corrisposto sulle
  disponibilità indicate al comma 4.  Nel caso in cui i proventi
  di cui alla lettera  e)  del comma 2 risultino
  insufficienti, il periodo di ammortamento dell'anticipazione
  può essere esteso a quindici anni.
    6.  Le rate di ammortamento dovute dall'ente sono versate da
  questo alla sezione autonoma che le riattribuisce alla
  regione.
    7.  I fabbricati di proprietà e in gestione degli IACP sono
  esentati dall'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui
  all'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e al
  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
 
DATA=950509 FASCID=DDL12-288-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0288 TOTPAG=0057 TOTDOC=0068 NDOC=0038 TIPDOC=P DOCTIT=0024 COMM= PD PAGINIZ=0037 RIGINIZ=052 PAGFIN=0038 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=37 PAGEFIN=38 SORTRES= SORTDDL=028800A00 FASCIDC=12DDL0288 A SORTNAV=0028800A000 00000 ZZDDLC288A NDOC0038 TIPDOCP DOCTIT0024 NDOC0024



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