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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3947
DDL0288-0039
Relazione Camera n. 288-A (DDL12-288-A)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.39 (che inizia a pag.38 dello stampato)
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A. TESTIPDL
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A.
...PROPOSTE DI LEGGE -- N. 288, di iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri --
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC288A ZZ12 ZZPD ZZRM
  (Norme quadro per il riordino degli Istituti autonomi per
            le case popolari e dei loro consorzi).
    1.  Al fine di consentire una efficiente ed economica
  gestione dell'intervento pubblico nell'edilizia residenziale,
  le regioni ordinarie e, compatibilmente con le attribuzioni
  previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,
  le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
  e di Bolzano provvedono a trasformare gli IACP comunque
  denominati in nuovi enti di natura economica dotati di
  personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di
  proprio statuto, organizzati secondo i princìpi di cui al
  decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n.
  902, e all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
    2.  Sono fatte salve le disposizioni regionali già emanate
  in applicazione dell'articolo 93, secondo comma, del decreto
  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, se non
  incompatibili con i princìpi fissati nel presente articolo.
    3.  Degli enti di cui al comma 1, la regione determina:
        a)  la denominazione e l'ambito territoriale di
  competenza, di norma sovracomunale, anche tenendo conto delle
  istituende autorità metropolitane, ove previste;
        b)  gli indirizzi unitari per gli statuti che la
  regione stessa approva;
        c)  la composizione degli organi e le modalità di
  nomina e di revoca degli amministratori, garantendo la scelta
  dei soggetti con comprovata esperienza della amministrazione
  di aziende pubbliche e private e con particolare capacità
  manageriale;
        d)  i criteri e le modalità di esercizio della
  vigilanza sul funzionamento degli enti e sul perseguimento
  delle loro finalità istituzionali, restando esclusa ogni forma
  di controllo per singoli atti;
 
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        e)  le modalità di acquisizione del patrimonio
  immobiliare e delle attività e passività degli IACP e dei loro
  eventuali consorzi;
        f)  le modalità di inserimento nei nuovi enti del
  personale degli IACP e dei loro consorzi comunque denominati,
  tenendo conto del contratto nazionale di lavoro;
        g)  i criteri e gli strumenti operativi che
  garantiscono la rappresentanza degli interessi e dei diritti
  dell'utenza, anche in attuazione della legge 7 agosto 1990, n.
  241 e dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
    4.  Qualora, entro un anno dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, la regione non provveda alla
  trasformazione degli IACP e dei loro eventuali consorzi in
  nuovi enti, ovvero alla istituzione dei nuovi enti secondo
  quanto indicato nel comma 1, il Consiglio dei ministri, su
  proposta del Ministro dei lavori pubblici, delibera il
  compimento dei necessari atti in sostituzione della regione
  inadempiente, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera
  f)  della legge 23 agosto 1988, n. 400.  Il Presidente del
  Consiglio dei ministri, con proprio decreto su proposta del
  Ministro dei lavori pubblici, definisce modalità e criteri per
  assicurare il funzionamento dell'associazione nazionale degli
  IACP.
    5.  Gli enti trasformati o istituiti ai sensi del presente
  articolo esercitano le funzioni già attribuite agli IACP e ai
  loro consorzi, di cui acquisiscono il patrimonio immobiliare
  ed ai quali subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi.
  Essi realizzano gli obiettivi dello Stato e della regione nel
  settore dell'edilizia abitativa, con particolare
  riferimento:
        a)  all'attuazione degli interventi di edilizia
  pubblica di recupero e di nuova costruzione con priorità per
  quelli inseriti nei programmi integrati abitativi di riassetto
  urbano, nonché all'acquisizione di immobili da destinare
  all'edilizia residenziale pubblica;
        b)  alla gestione di tutto il patrimonio pubblico
  residenziale esistente nell'ambito territoriale di competenza,
  comprese le unità immobiliari diverse ma connesse alla
  gestione di detto patrimonio, nonché ad eventuali altre
  gestioni loro affidate in base a convenzioni con enti
  proprietari di immobili;
        c)  alla gestione degli alloggi di edilizia
  residenziale pubblica di proprietà degli enti locali sulla
  base di convenzioni tipo predisposte dalla regione;
        d)  all'espletamento dei compiti loro attribuiti
  dalla regione, dagli enti locali e da altri enti pubblici e
  privati;
        e)  all'espletamento su delega di ulteriori funzioni
  fra quelle trasferite o delegate alle regioni ovvero
  trasferite agli enti locali.
    6.  La regione fissa i criteri per la determinazione dei
  parametri di economicità, efficienza ed efficacia del
  funzionamento degli enti.  Detti criteri tengono conto del
  rapporto fra personale impiegato, risorse da investire e
  patrimonio gestito, nonché di opportune forme di decentramento
  organizzativo e dei criteri che, ai fini specifici della
  gestione del patrimonio residenziale pubblico, vengono
  stabiliti triennalmente dalla direzione generale per i
  problemi abitativi, sentita l'associazione nazionale degli
  IACP e dei loro consorzi, comunque successivamente denominata
  e le organizzazioni sindacali degli inquilini più
  rappresentative a livello regionale.
    7.  I termini non scaduti alla data di entrata in vigore
  della legge regionale di riordino per l'esercizio da parte
  degli IACP e dei loro consorzi di diritti e di facoltà di
  natura sostanziale o processuale, sono sospesi per centottanta
  giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge
  regionale di riordino.
    8.  Entro lo stesso termine di cui al comma 7, la regione
  trasmette ai conservatori dei registri immobiliari e ai
  direttori degli uffici tecnici erariali competenti per
  territorio l'elenco degli immobili attribuiti ai nuovi enti
  perché sia provveduto all'esecuzione delle annotazioni, delle
  trascrizioni e delle volture necessarie.  Per tali
 
                              Pag. 40
 
  operazioni non è dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento
  a qualsiasi titolo.
    9.  Tutti gli atti e i contratti che si rendano necessari
  per l'attuazione del riordino degli IACP e dei loro consorzi
  sulla base di quanto indicato dal presente articolo sono
  esenti da imposta di bollo e, nel caso di registrazione
  obbligatoria, sono assoggettati all'imposta minima.
  Devoluzioni o trasferimenti di beni e di diritti conseguenti
  non danno luogo all'applicazione di alcuna imposta o tassa.
 
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