| (Norme quadro per il riordino degli Istituti autonomi per
le case popolari e dei loro consorzi).
1. Al fine di consentire una efficiente ed economica
gestione dell'intervento pubblico nell'edilizia residenziale,
le regioni ordinarie e, compatibilmente con le attribuzioni
previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano provvedono a trasformare gli IACP comunque
denominati in nuovi enti di natura economica dotati di
personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di
proprio statuto, organizzati secondo i princìpi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n.
902, e all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Sono fatte salve le disposizioni regionali già emanate
in applicazione dell'articolo 93, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, se non
incompatibili con i princìpi fissati nel presente articolo.
3. Degli enti di cui al comma 1, la regione determina:
a) la denominazione e l'ambito territoriale di
competenza, di norma sovracomunale, anche tenendo conto delle
istituende autorità metropolitane, ove previste;
b) gli indirizzi unitari per gli statuti che la
regione stessa approva;
c) la composizione degli organi e le modalità di
nomina e di revoca degli amministratori, garantendo la scelta
dei soggetti con comprovata esperienza della amministrazione
di aziende pubbliche e private e con particolare capacità
manageriale;
d) i criteri e le modalità di esercizio della
vigilanza sul funzionamento degli enti e sul perseguimento
delle loro finalità istituzionali, restando esclusa ogni forma
di controllo per singoli atti;
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e) le modalità di acquisizione del patrimonio
immobiliare e delle attività e passività degli IACP e dei loro
eventuali consorzi;
f) le modalità di inserimento nei nuovi enti del
personale degli IACP e dei loro consorzi comunque denominati,
tenendo conto del contratto nazionale di lavoro;
g) i criteri e gli strumenti operativi che
garantiscono la rappresentanza degli interessi e dei diritti
dell'utenza, anche in attuazione della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Qualora, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la regione non provveda alla
trasformazione degli IACP e dei loro eventuali consorzi in
nuovi enti, ovvero alla istituzione dei nuovi enti secondo
quanto indicato nel comma 1, il Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, delibera il
compimento dei necessari atti in sostituzione della regione
inadempiente, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera
f) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, con proprio decreto su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, definisce modalità e criteri per
assicurare il funzionamento dell'associazione nazionale degli
IACP.
5. Gli enti trasformati o istituiti ai sensi del presente
articolo esercitano le funzioni già attribuite agli IACP e ai
loro consorzi, di cui acquisiscono il patrimonio immobiliare
ed ai quali subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi.
Essi realizzano gli obiettivi dello Stato e della regione nel
settore dell'edilizia abitativa, con particolare
riferimento:
a) all'attuazione degli interventi di edilizia
pubblica di recupero e di nuova costruzione con priorità per
quelli inseriti nei programmi integrati abitativi di riassetto
urbano, nonché all'acquisizione di immobili da destinare
all'edilizia residenziale pubblica;
b) alla gestione di tutto il patrimonio pubblico
residenziale esistente nell'ambito territoriale di competenza,
comprese le unità immobiliari diverse ma connesse alla
gestione di detto patrimonio, nonché ad eventuali altre
gestioni loro affidate in base a convenzioni con enti
proprietari di immobili;
c) alla gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica di proprietà degli enti locali sulla
base di convenzioni tipo predisposte dalla regione;
d) all'espletamento dei compiti loro attribuiti
dalla regione, dagli enti locali e da altri enti pubblici e
privati;
e) all'espletamento su delega di ulteriori funzioni
fra quelle trasferite o delegate alle regioni ovvero
trasferite agli enti locali.
6. La regione fissa i criteri per la determinazione dei
parametri di economicità, efficienza ed efficacia del
funzionamento degli enti. Detti criteri tengono conto del
rapporto fra personale impiegato, risorse da investire e
patrimonio gestito, nonché di opportune forme di decentramento
organizzativo e dei criteri che, ai fini specifici della
gestione del patrimonio residenziale pubblico, vengono
stabiliti triennalmente dalla direzione generale per i
problemi abitativi, sentita l'associazione nazionale degli
IACP e dei loro consorzi, comunque successivamente denominata
e le organizzazioni sindacali degli inquilini più
rappresentative a livello regionale.
7. I termini non scaduti alla data di entrata in vigore
della legge regionale di riordino per l'esercizio da parte
degli IACP e dei loro consorzi di diritti e di facoltà di
natura sostanziale o processuale, sono sospesi per centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge
regionale di riordino.
8. Entro lo stesso termine di cui al comma 7, la regione
trasmette ai conservatori dei registri immobiliari e ai
direttori degli uffici tecnici erariali competenti per
territorio l'elenco degli immobili attribuiti ai nuovi enti
perché sia provveduto all'esecuzione delle annotazioni, delle
trascrizioni e delle volture necessarie. Per tali
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operazioni non è dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento
a qualsiasi titolo.
9. Tutti gli atti e i contratti che si rendano necessari
per l'attuazione del riordino degli IACP e dei loro consorzi
sulla base di quanto indicato dal presente articolo sono
esenti da imposta di bollo e, nel caso di registrazione
obbligatoria, sono assoggettati all'imposta minima.
Devoluzioni o trasferimenti di beni e di diritti conseguenti
non danno luogo all'applicazione di alcuna imposta o tassa.
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