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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3948
DDL0288-0040
Relazione Camera n. 288-A (DDL12-288-A)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.40 (che inizia a pag.40 dello stampato)
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A. TESTIPDL
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A.
...PROPOSTE DI LEGGE -- N. 288, di iniziativa dei deputati Calzolaio ed altri --
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC288A ZZ12 ZZPD ZZRM
            (Istituzione del Centro nazionale per
          la ricerca e la sperimentazione edilizia).
    1.  E' istituito il Centro nazionale per la ricerca e la
  sperimentazione edilizia, quale ente pubblico economico,
  dotato di personalità giuridica, con autonomia scientifica,
  organizzativa, finanziaria e contabile.
    2.  Il Centro promuove, coordina, disciplina e realizza le
  attività di ricerca, sperimentazione e di compilazione di
  norme, ai sensi della lettera  c),  dirette al
  miglioramento della qualità, all'aggiornamento tecnologico ed
  al contenimento dei costi materiali, dei prodotti e delle
  costruzioni di edilizia residenziale; a tal fine, in
  particolare:
      a)  studia i problemi tecnico-scientifici
  riguardanti l'edilizia residenziale;
      b)  predispone programmi di ricerca e di
  sperimentazione, da realizzare direttamente ovvero affidandone
  la realizzazione ad enti di ricerca, pubblici e privati, alle
  università ed agli operatori del settore;
      c)  d'intesa con le amministrazioni interessate,
  provvede alla compilazione di norme per l'accettazione,
  l'unificazione, la certificazione ed il collaudo di materiali,
  prodotti, strumenti, apparecchi, macchinari ed accessori vari,
  nonché di norme per la progettazione, l'esecuzione, la
  certificazione, il collaudo e la manutenzione degli impianti e
  delle costruzioni nel settore dell'edilizia residenziale; le
  norme sono emanate e rese obbligatorie, anche in attuazione
  dell'articolo 42 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con
  decreto adottato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto
  con i Ministri interessati, sentito il parere del Consiglio
  superiore dei lavori pubblici;
      d)  promuove l'istituzione e la trasformazione di
  laboratori scientifici per lo studio, la prova e la
  certificazione di materiali e prodotti per l'edilizia e ne
  assicura, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio,
  anche in concorso con le altre amministrazioni, il
  finanziamento;
      e)  esercita la consulenza nei confronti delle
  amministrazioni pubbliche interessate per quanto attiene ai
  prodotti ed alle opere edilizie; in particolare, fornisce alla
  direzione generale per i problemi abitativi ed alle regioni le
  informazioni occorrenti per la definizione annuale dei costi
  convenzionali;
      f)  esprime il proprio parere tutte le volte che ne
  sia richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, da
  singoli Ministri o dalle singole regioni su questioni o affari
  di carattere tecnico-scientifico riguardanti l'edilizia
  residenziale;
      g)  cura la raccolta di materiale bibliografico e
  documentario relativo all'edilizia residenziale e provvede a
  dar vita a pubblicazioni scientifiche e bibliografiche;
      h)  d'intesa con il Ministro degli affari esteri,
  cura la partecipazione dell'Italia agli organismi scientifici
  e tecnici di carattere internazionale in materia di edilizia
  residenziale.
    3.  Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
  e tecnologica, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici,
  sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
  proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente legge, determina gli organi,
  la loro composizione e durata, l'organizzazione, la rotazione
  di personale ed il regolamento del Centro.
 
                              Pag. 41
 
    4.  Le entrate del Centro sono costituite:
      a)  dal contributo annuo a carico delle
  disponibilità del Fondo nazionale per l'edilizia residenziale
  pubblica, deliberato dal CIPE, su proposta del Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
  entro il 31 dicembre di ciascun anno, nella misura massima
  dell'1,5 per cento delle somme versate alla sezione autonoma
  per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti
  nello stesso anno;
      b)  da redditi propri;
      c)  da contributi, donazioni e lasciti di enti,
  istituti, associazioni e privati;
      d)  dai proventi di prestazioni a pagamento e dalla
  vendita di pubblicazioni.
    5.  Entro tre mesi dalla data di approvazione dello statuto
  del Centro, sono trasferiti al Centro stesso i programmi di
  studio, ricerca e sperimentazione già autorizzati
  dal comitato per l'edilizia residenziale pubblica e tuttora
  in corso, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, secondo
  comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, i fondi
  agli stessi destinati ed i fondi accantonati ai sensi
  dell'articolo 2, primo comma, lettera  f)  della legge 5
  agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, non impegnati
  alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché
  tutta la documentazione relativa alle iniziative ed ai
  programmi realizzati ai sensi dello stesso articolo che si
  siano già conclusi.
    6.  Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
  e tecnologica provvede, entro un anno dalla costituzione del
  Centro, con propri decreti, al trasferimento al Centro stesso
  delle attività, iniziative e programmi svolti da altri enti
  pubblici di ricerca che riguardino l'edilizia residenziale e
  delle risorse agli stessi destinate.
 
DATA=950509 FASCID=DDL12-288-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0288 TOTPAG=0057 TOTDOC=0068 NDOC=0040 TIPDOC=P DOCTIT=0024 COMM= FPD PAGINIZ=0040 RIGINIZ=011 PAGFIN=0041 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=40 PAGEFIN=41 SORTRES= SORTDDL=028800A00 FASCIDC=12DDL0288 A SORTNAV=0028800A000 00000 ZZDDLC288A NDOC0040 TIPDOCP DOCTIT0024 NDOC0024



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