| 1. E' convertito in legge il decreto-legge 10 marzo 1994,
n. 170, recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di
incidenti rilevanti connessi con determinate attività
industriali.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 10 gennaio 1994,
n. 13.
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