| (Risanamento degli Istituti autonomi
case popolari).
1. Fino alla data di entrata in vigore della legge
regionale di cui all'articolo 1, la regione certifica i
bilanci, sia preventivi che consuntivi, degli IAPC a partire
dal preventivo del 1994 e dal consuntivo del 1993.
2. Al fine di ridurrre, in termini immediati,
l'indebitamento degli IACP verso le banche, la sezione
autonoma della Cassa depositi e prestiti è autorizzata a
procedere al consolidamento dei debiti a breve e
a medio termine degli IACP, assumendo a proprio carico il
pagamento della quota interessi dei mutui consolidati.
3. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 2,
per l'anno finanziario 1994, il limite di impegno è di 150
miliardi di lire.
4. Per il ripianamento dei debiti contratti dagli IACP sino
alla data di entrata in vigore della presente legge, la Cassa
depositi e prestiti è autorizzata ad erogare alla regione, nei
modi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, la somma
corrispondente al debito complessivo degli IACP certificato
dalla regione stessa.
5. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 4 si
provvede in sede di legge finanziaria per l'anno
corrispondente a quello di entrata in vigore della legge
regionale.
6. Al fine di individuare le cause e le eventuali
responsabilità in merito all'indebitamento degli IACP, le
regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, predispongono indagini amministrative
sull'operato dei consigli di amministrazione degli IACP.
Qualora risultassero responsabilità dirette da parte di
presidenti, di uno o più membri dei consigli di
amministrazione degli IACP, le regioni sono tenute ad avviare
gli atti necessari al recupero della parte di indebitamento
dovuta a loro precisa responsabilità.
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