Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3953
DDL0288-0045
Relazione Camera n. 288-A (DDL12-288-A)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.45 (che inizia a pag.43 dello stampato)
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A. TESTIPDL
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A.
...N. 1439, di iniziativa dei deputati Scotto di Luzio ed altri --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC288A ZZ12 ZZPD ZZRM
             (Risanamento degli Istituti autonomi
                       case popolari).
    1.  Fino alla data di entrata in vigore della legge
  regionale di cui all'articolo 1, la regione certifica i
  bilanci, sia preventivi che consuntivi, degli IAPC a partire
  dal preventivo del 1994 e dal consuntivo del 1993.
    2.  Al fine di ridurrre, in termini immediati,
  l'indebitamento degli IACP verso le banche, la sezione
  autonoma della Cassa depositi e prestiti è autorizzata a
  procedere al consolidamento dei debiti a breve e
  a medio termine degli IACP, assumendo a proprio carico il
  pagamento della quota interessi dei mutui consolidati.
    3.  Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 2,
  per l'anno finanziario 1994, il limite di impegno è di 150
  miliardi di lire.
    4.  Per il ripianamento dei debiti contratti dagli IACP sino
  alla data di entrata in vigore della presente legge, la Cassa
  depositi e prestiti è autorizzata ad erogare alla regione, nei
  modi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, la somma
  corrispondente al debito complessivo degli IACP certificato
  dalla regione stessa.
    5.  Al finanziamento degli interventi di cui al comma 4 si
  provvede in sede di legge finanziaria per l'anno
  corrispondente a quello di entrata in vigore della legge
  regionale.
    6.  Al fine di individuare le cause e le eventuali
  responsabilità in merito all'indebitamento degli IACP, le
  regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, predispongono indagini amministrative
  sull'operato dei consigli di amministrazione degli IACP.
  Qualora risultassero responsabilità dirette da parte di
  presidenti, di uno o più membri dei consigli di
  amministrazione degli IACP, le regioni sono tenute ad avviare
  gli atti necessari al recupero della parte di indebitamento
  dovuta a loro precisa responsabilità.
 
DATA=950509 FASCID=DDL12-288-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0288 TOTPAG=0057 TOTDOC=0068 NDOC=0045 TIPDOC=P DOCTIT=0041 COMM= PD PAGINIZ=0043 RIGINIZ=025 PAGFIN=0043 RIGFIN=060 UPAG=NO PAGEIN=43 PAGEFIN=43 SORTRES= SORTDDL=028800A00 FASCIDC=12DDL0288 A SORTNAV=0028800A000 00000 ZZDDLC288A NDOC0045 TIPDOCP DOCTIT0041 NDOC0041



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