| (Ambito di applicazione).
1. Sono considerati alloggi di edilizia residenziale
pubblica (ERP) e, pertanto, soggetti alle disposizioni della
presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, a
totale carico o con il concorso od il contributo dello Stato o
della regione, dallo Stato, dalle regioni o da enti pubblici,
nonché quelli acquisiti a qualunque titolo, realizzati o
recuperati da enti locali, da enti pubblici non economici,
dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o da loro
consorzi, comunque denominati, per le finalità proprie
dell'edilizia residenziale pubblica.
2. Tra gli alloggi di cui al comma 1 del presente articolo
sono, altresì, compresi gli alloggi realizzati: ai sensi del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile
1947, n. 261; ai sensi delle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 9
agosto 1954, n. 640; ai sensi dei decreti-legge 15 dicembre
1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
febbraio 1980, n. 25, 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, 19 marzo
1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 1981, n. 219, 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con
modificazioni, della legge 5 aprile 1985, n. 118, e 29 ottobre
1986, n. 708, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, nonché
quelli di proprietà delle ex-istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB).
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente
legge, per quanto riguarda le norme di assegnazione e di
cessione, gli alloggi di servizio per i quali la legge preveda
la semplice concessione amministrativa in connessione con
particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, con
conseguente disciplinare senza contratto di locazione e purché
il servizio sia effettivamente prestato in loco.
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