| (Fondo nazionale per l'edilizia
residenziale pubblica).
1. A partire dal 1^ gennaio 1996 è istituito il Fondo
nazionale per l'edilizia residenziale pubblica, la cui
dotazione è determinata annualmente dalla legge finanziaria,
in misura comunque non inferiore all'1,5 per cento del totale
delle spese finali del bilancio di previsione dello stato
relativo a ciscun anno finanziario.
2. Fino al 31 dicembre 1995 i contributi di cui alle
lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 10
della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti da tutti i
lavoratori dipendenti e da tutti i datori di lavoro, sia
pubblici sia privati, ivi compreso lo Stato, e sono versati
dagli enti percettori direttamente alla sezione autonoma per
l'edilizia residenziale istituita presso la Cassa depositi e
prestiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978,
n. 457. Alla stessa sezione sono versati, altresì, i
contributi di cui al comma 4 del presente articolo.
3. La lettera a) del primo comma dell'articolo 10
della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è abrogata.
4. I lavoratori autonomi e gli addetti al settore agricolo
sono tenuti a versare ogni anno un contributo pari all'1,05
per cento del reddito derivante da lavoro autonomo annualmente
dichiarato, da corrispondere all'atto del pagamento
dell'imposta.
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5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
delle finanze, determina, con proprio decreto, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma
4, nonché le modalità e le procedure per il recupero dei
contributi dovuti dai soggetti inadempienti.
7. Alla data del 1^ gennaio 1996 confluiranno nel Fondo
nazionale per l'edilizia residenziale pubblica:
a) i contributi già versati alla sezione autonoma
della Cassa depositi e prestiti e non ancora attribuiti alle
regioni;
b) i contributi recuperati dovuti dai soggetti
inadempienti;
c) i contributi derivanti dall'applicazione di
disposizioni già vigenti destinati agli interventi di edilizia
residenziale pubblica, già versati alla sezione autonoma della
Cassa depositi e prestiti o che devono essere versati per la
residua durata del limite di impegno autorizzato dalla legge
di finanziamento, non ancora attribuiti alle regioni o
revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 17
febbraio 1992, n. 179;
d) gli stanziamenti, i rientri ed i recuperi
previsti dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1979, n. 457,
non impegnati;
e) le risorse di cui al comma 10 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
f) i recuperi dei contributi concessi per
interventi di edilizia agevolata, disposti
dall'Amministrazione a qualsiasi titolo;
g) i fondi comunitari disponibili per le finalità
dell'edilizia residenziale pubblica.
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