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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3958
DDL0288-0050
Relazione Camera n. 288-A (DDL12-288-A)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.50 (che inizia a pag.45 dello stampato)
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A. TESTIPDL
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A.
...N. 1440, di iniziativa dei deputati Scotto di Luzio ed altri --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC288A ZZ12 ZZPD ZZRM
               (Fondo nazionale per l'edilizia
                  residenziale pubblica). 
    1.  A partire dal 1^ gennaio 1996 è istituito il Fondo
  nazionale per l'edilizia residenziale pubblica, la cui
  dotazione è determinata annualmente dalla legge finanziaria,
  in misura comunque non inferiore all'1,5 per cento del totale
  delle spese finali del bilancio di previsione dello stato
  relativo a ciscun anno finanziario.
    2.  Fino al 31 dicembre 1995 i contributi di cui alle
  lettere  b)  e  c)  del primo comma dell'articolo 10
  della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono dovuti da tutti i
  lavoratori dipendenti e da tutti i datori di lavoro, sia
  pubblici sia privati, ivi compreso lo Stato, e sono versati
  dagli enti percettori direttamente alla sezione autonoma per
  l'edilizia residenziale istituita presso la Cassa depositi e
  prestiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978,
  n. 457.  Alla stessa sezione sono versati, altresì, i
  contributi di cui al comma 4 del presente articolo.
    3.  La lettera  a)  del primo comma dell'articolo 10
  della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è abrogata.
    4.  I lavoratori autonomi e gli addetti al settore agricolo
  sono tenuti a versare ogni anno un contributo pari all'1,05
  per cento del reddito derivante da lavoro autonomo annualmente
  dichiarato, da corrispondere all'atto del pagamento
  dell'imposta.
 
                              Pag. 46
 
    5.  Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
  delle finanze, determina, con proprio decreto, entro trenta
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma
  4, nonché le modalità e le procedure per il recupero dei
  contributi dovuti dai soggetti inadempienti.
    7.  Alla data del 1^ gennaio 1996 confluiranno nel Fondo
  nazionale per l'edilizia residenziale pubblica:
        a)  i contributi già versati alla sezione autonoma
  della Cassa depositi e prestiti e non ancora attribuiti alle
  regioni;
        b)  i contributi recuperati dovuti dai soggetti
  inadempienti;
        c)  i contributi derivanti dall'applicazione di
  disposizioni già vigenti destinati agli interventi di edilizia
  residenziale pubblica, già versati alla sezione autonoma della
  Cassa depositi e prestiti o che devono essere versati per la
  residua durata del limite di impegno autorizzato dalla legge
  di finanziamento, non ancora attribuiti alle regioni o
  revocati ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, della legge 17
  febbraio 1992, n. 179;
        d)  gli stanziamenti, i rientri ed i recuperi
  previsti dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1979, n. 457,
  non impegnati;
        e)  le risorse di cui al comma 10 dell'articolo 1
  della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
        f)  i recuperi dei contributi concessi per
  interventi di edilizia agevolata, disposti
  dall'Amministrazione a qualsiasi titolo;
        g)  i fondi comunitari disponibili per le finalità
  dell'edilizia residenziale pubblica.
 
DATA=950509 FASCID=DDL12-288-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0288 TOTPAG=0057 TOTDOC=0068 NDOC=0050 TIPDOC=P DOCTIT=0048 COMM= PD PAGINIZ=0045 RIGINIZ=046 PAGFIN=0046 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=45 PAGEFIN=46 SORTRES= SORTDDL=028800A00 FASCIDC=12DDL0288 A SORTNAV=0028800A000 00000 ZZDDLC288A NDOC0050 TIPDOCP DOCTIT0048 NDOC0048



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