| (Finalità degli interventi).
1. Gli interventi di edilizia residenziale pubblica sono
finalizzati ad assicurare una abitazione a quanti, per
condizione economica od altro impedimento, non abbiano
possibilità di accesso al libero mercato.
2. Le risorse destinate all'edilizia residenziale pubblica,
di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive
modificazioni, ed all'articolo 3 della presente legge sono
finalizzate a:
a) concedere contributi per la costruzione,
l'acquisto, il risanamento ed il recupero di alloggi pubblici
da assegnare in locazione ai soggetti in possesso dei
requisiti previsti in possesso dei requisiti previsti dalla
vigente legislazione, statale e regionale, per l'edilizia
sovvenzionata;
b) costruire case-albergo per studenti, persone
anziane sole, lavoratori soli o lontani dalle famiglie,
lavoratori immigrati, rifugiati o profughi;
c) concedere contributi integrativi ai soggetti
meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione di
immobili di proprietà sia pubblica sia privata;
d) anticipare le spese per urbanizzazioni primarie
e secondarie connesse con gli interventi di edilizia
residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 14;
e) concedere contributi per la realizzazione di
interventi di edilizia residenziale pubblica compresi in
programmi integrati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17
febbraio 1992, n. 179;
f) concedere contributi per la realizzazione di
interventi destinati a risolvere i problemi abitativi di
particolari categorie sociali ai sensi dell'articolo 4 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179.
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