| (Soppressione del Comitato per l'edilizia residenziale -
CER, ed istituzione del Comitato permanente per le politiche
abitative).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Comitato per l'edilizia residenziale (CER),
istituito dall'articolo 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
è soppresso.
2. E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici,
il Comitato permanente per le politiche abitative, di seguito
Pag. 47
denominato "Comitato", presieduto dal Ministro dei lavori
pubblici o da un sottosegretario di Stato da lui delegato. Il
Comitato è composto:
a) da sette rappresentanti designati,
rispettivamente, dai Ministri dei lavori pubblici, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, per la funzione
pubblica e gli affari regionali, della sanità, per la famiglia
e la solidarietà sociale e dell'ambiente;
b) da quattro rappresentanti delle regioni
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
c) dai rappresentanti designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
d) dai rappresentanti dei sindacati dell'utenza
maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
e) da tre rappresentanti designati dalle
organizzazioni delle cooperative di abitazione maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
f) da tre rappresentanti della Associazione
nazionale tra gli istituti autonomi per le case popolari
(ANIACAP).
3. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dei
lavori pubblici e dura in carica quattro anni. Con il medesimo
decreto sono stabiliti le modalità, i tempi e le procedure per
la designazione e la nomina dei componenti e per il relativo
funzionamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata la
misura delle indennità da corrispondere ai componenti del
Comitato.
4. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo e di
coordinamento della programmazione territoriale, di controllo
e di vigilanza nel settore dell'edilizia residenziale e della
ottimale utilizzazione delle risorse. A tal fine:
a) definisce, tenuto conto della relazione
dell'Osservatorio di cui all'articolo 7
e sentita la Consulta di cui all'articolo 9, le finalità
generali e gli obiettivi sociali da perseguire nei programmi
triennali di cui all'articolo 11;
b) propone al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), per ogni triennio, la
ripartizione percentuale delle risorse sulla base dei dati
rilevati nell'ultimo censimento generale della popolazione
effettuato dall'Istituto nazionale di statistica, relativi
alla composizione del patrimonio abitativo in proprietà od in
altra forma di godimento, al suo stato di conservazione ed
alla ripartizione delle famiglie in locazione per fascie di
reddito, nonché dei dati forniti dalle regioni sullo stato di
attuazione degli interventi da esse finanziati e di altri dati
oggettivi forniti da enti pubblici istituzionalmente
competenti a rilevarli, relativi ai bisogni abitativi;
c) effettua verifiche annuali sull'attuazione dei
programmi, con particolare riguardo all'utilizzazione del
finanziamento;
d) propone al Ministro dei lavori pubblici gli
interventi da adottare nei confronti delle regioni in caso di
ritardo nell'utilizzazione dei finanziamenti ad esse
attribuiti;
e) propone al CIPE la determinazione delle
percentuali di cui all'articolo 13, comma 3;
f) redige una relazione annuale anche ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, sullo stato di attuazione dei
programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di
intervento;
g) organizza, d'intesa con il Ministro dei lavori
pubblici, entro il mese di marzo di ogni anno, una conferenza
nazionale sull'edilizia residenziale.
5. Gli articoli 3, 5 e 6 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
e successive modificazioni, sono abrogati.
| |