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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3960
DDL0288-0052
Relazione Camera n. 288-A (DDL12-288-A)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.52 (che inizia a pag.46 dello stampato)
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A. TESTIPDL
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A.
...N. 1440, di iniziativa dei deputati Scotto di Luzio ed altri --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC288A ZZ12 ZZPD ZZRM
  (Soppressione del Comitato per l'edilizia residenziale -
  CER, ed istituzione del Comitato permanente per le politiche
                         abitative).
    1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
  presente legge il Comitato per l'edilizia residenziale (CER),
  istituito dall'articolo 2 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
  è soppresso.
    2.  E' istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici,
  il Comitato permanente per le politiche abitative, di seguito
 
                              Pag. 47
 
  denominato "Comitato", presieduto dal Ministro dei lavori
  pubblici o da un sottosegretario di Stato da lui delegato.  Il
  Comitato è composto:
        a)  da sette rappresentanti designati,
  rispettivamente, dai Ministri dei lavori pubblici, del tesoro,
  del bilancio e della programmazione economica, per la funzione
  pubblica e gli affari regionali, della sanità, per la famiglia
  e la solidarietà sociale e dell'ambiente;
        b)  da quattro rappresentanti delle regioni
  designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano;
        c)  dai rappresentanti designati dalle
  organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
  rappresentative a livello nazionale;
        d)  dai rappresentanti dei sindacati dell'utenza
  maggiormente rappresentativi a livello nazionale;
        e)  da tre rappresentanti designati dalle
  organizzazioni delle cooperative di abitazione maggiormente
  rappresentative a livello nazionale;
        f)  da tre rappresentanti della Associazione
  nazionale tra gli istituti autonomi per le case popolari
  (ANIACAP).
    3.  Il Comitato è costituito con decreto del Ministro dei
  lavori pubblici e dura in carica quattro anni.  Con il medesimo
  decreto sono stabiliti le modalità, i tempi e le procedure per
  la designazione e la nomina dei componenti e per il relativo
  funzionamento.  Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
  di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata la
  misura delle indennità da corrispondere ai componenti del
  Comitato.
    4.  Il Comitato svolge funzioni di indirizzo e di
  coordinamento della programmazione territoriale, di controllo
  e di vigilanza nel settore dell'edilizia residenziale e della
  ottimale utilizzazione delle risorse.  A tal fine:
        a)  definisce, tenuto conto della relazione
  dell'Osservatorio di cui all'articolo 7
  e sentita la Consulta di cui all'articolo 9, le finalità
  generali e gli obiettivi sociali da perseguire nei programmi
  triennali di cui all'articolo 11;
        b)  propone al Comitato interministeriale per la
  programmazione economica (CIPE), per ogni triennio, la
  ripartizione percentuale delle risorse sulla base dei dati
  rilevati nell'ultimo censimento generale della popolazione
  effettuato dall'Istituto nazionale di statistica, relativi
  alla composizione del patrimonio abitativo in proprietà od in
  altra forma di godimento, al suo stato di conservazione ed
  alla ripartizione delle famiglie in locazione per fascie di
  reddito, nonché dei dati forniti dalle regioni sullo stato di
  attuazione degli interventi da esse finanziati e di altri dati
  oggettivi forniti da enti pubblici istituzionalmente
  competenti a rilevarli, relativi ai bisogni abitativi;
        c)  effettua verifiche annuali sull'attuazione dei
  programmi, con particolare riguardo all'utilizzazione del
  finanziamento;
        d)  propone al Ministro dei lavori pubblici gli
  interventi da adottare nei confronti delle regioni in caso di
  ritardo nell'utilizzazione dei finanziamenti ad esse
  attribuiti;
        e)  propone al CIPE la determinazione delle
  percentuali di cui all'articolo 13, comma 3;
        f)  redige una relazione annuale anche ai sensi e
  per gli effetti dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n.
  468, e successive modificazioni, sullo stato di attuazione dei
  programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di
  intervento;
        g)  organizza, d'intesa con il Ministro dei lavori
  pubblici, entro il mese di marzo di ogni anno, una conferenza
  nazionale sull'edilizia residenziale.
    5.  Gli articoli 3, 5 e 6 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
  e successive modificazioni, sono abrogati.
 
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