| (Soppressione del segretariato generale del CER ed
istituzione della Direzione generale dei problemi
abitativi).
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è
istituita la Direzione generale dei problemi abitativi presso
il Ministero dei lavori pubblici. Contestualmente, è soppresso
il segretariato generale del CER di cui all'articolo 7 della
legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Ferma restando l'attuale dotazione organica del
segretariato generale del CER di cui al comma 1, alle modalità
di trasferimento dei compiti già svolti dal predetto
segretariato si provvede con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. La Direzione generale dei problemi abitativi espleta le
funzioni di segreteria del Comitato permanente per le
politiche abitative e svolge, in particolare, il compito di
predisporre la relazione annuale sullo stato di attuazione dei
programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di
intervento, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera
f).
4. La Direzione generale di cui al presente articolo
esercita le funzioni attribuite al Ministero dei lavori
pubblici in materia di locazione degli immobili e di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia e svolge le funzioni
derivanti da accordi e programmi internazionali nel settore
abitativo, salve restando le disposizioni di cui all'articolo
6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.
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