| (Consulta sui problemi abitativi).
1. Presso la Direzione generale dei problemi abitativi di
cui all'articolo 6, è istituita la Consulta sui problemi
abitativi, di seguito denominata "Consulta", con il compito di
promuovere confronti e formulare pareri sugli aspetti sociali,
economicofinanziari, tecnici e giuridico-amministrativi della
politica abitativa dello Stato e dell'attuazione dell'edilizia
residenziale pubblica.
2. La Consulta è presieduta dal Ministro dei lavori
pubblici o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti
delle confederazioni sindacali dei lavoratori, della
Confindustria, delle associazioni cristiane dei lavoratori
italiani (ACLI), delle associazioni degli inquilini e dei
pensionati, delle associazioni del volontariato dedite
all'assistenza dei disabili, degli handicappati, dei portatori
di malattie sociali, dei lavoratori immigrati, dei profughi e
dei rifugiati, dei senzatetto, scelte tra quelle maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
3. La Consulta formula pareri obbligatori e non vincolati
sugli indirizzi generali di politica abitativa, sulle modalità
più idonee per rispondere alle diverse articolazioni della
domanda sociale abitativa primaria, e sulle caratteristiche
tecnico-costruttive degli alloggi, al fine di ridurre i costi
di produzione e di renderli più adeguati alle esigenze dei
soggetti disagiati, e su ogni altra questione rilevante per
una politica della casa socialmente qualificata.
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