| (Fondo sociale).
1. E' istituito il Fondo sociale nazionale per la
corresponsione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera c) e per promuovere la qualità dell'abitare per
le famiglie con basso reddito.
2. Il Fondo sociale è alimentato da:
a) un contributo dello Stato stabilito annualmente
con la legge finanziaria;
b) una quota dei contributi di cui all'articolo 3,
in misura non superiore al 20 per cento delle somme assegnate
a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell'articolo 10;
c) le risorse finanziarie appositamente destinate
dalle regioni, dalle province e dai comuni.
3. I contributi integrativi per il pagamento dei canoni di
locazione dovuti dai conduttori ai proprietari dell'alloggio
sono alimentati con le risorse di cui al comma 2, lettera
a). I contributi integrativi a favore di assegnatari di
alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati ad
assicurare la redditività degli alloggi e la loro
conservazione, sono alimentati con le ri-
sorse di cui al comma 2, lettera b) ed accreditati
annualmente dalla regione competente, al gestore.
4. Le regioni, con propria legge, determinano le procedure
di concessione dei contributi di cui al comma 2 e ne
stabiliscono l'ammontare complessivo sulla base dei criteri
stabiliti al presente articolo.
5. La concessione dei contributi di cui al presente
articolo è disposta solo quando la spesa per la locazione
supera la percentuale del reddito complessivo familiare del
conduttore ovvero quando tale spesa, stabilita dalla legge
regionale di determinazione del canone sociale, è inferiore
alla redditività calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 1,
lettera c).
6. La concessione dei contributi non è prevista nel caso in
cui il reddito familiare derivi interamente da lavoro
autonomo. Per la definizione del reddito complessivo familiare
si tiene conto anche dei redditi derivanti dalla
partecipazione a quote di società da parte dei componenti il
nucleo familiare stesso.
7. La natura e l'ammontare dei contributi sono determinati
in base:
a) alle percentuali di cui al comma 5;
b) ad un rapporto teorico tra la superficie
dell'alloggio ed il numero dei componenti il nucleo
familiare;
c) agli altri criteri generali indicati dal CIPE su
proposta del Comitato permanente per le politiche
abitative;
d) ad ulteriori criteri stabiliti dalla regione
competente.
8. La regione può non richiedere la rilevazione del
rapporto di cui alla lettera b) del comma 7 quando sia
comprovata l'impossibilità di ottenere un cambio di
alloggio.
9. Le regioni possono integrare le disponibilità loro
attribuite ai fini di cui al presente articolo con
disponibilità esistenti nei propri bilanci.
10. Qualora la differenza tra la redditività del patrimonio
ed i canoni dovuti sia superiore ai finanziamenti disponibili
ed attribuiti ai sensi dell'articolo 10, il residuo fa carico
sul bilancio regionale.
Pag. 51
11. La natura e la destinazione dei contributi, i requisiti
soggettivi delle famiglie, le caratteristiche oggettive delle
abitazioni, nonché la misura dei contributi stessi, articolata
per fasce di reddito, sono stabiliti ogni tre anni dal CIPE,
su proposta del Comitato di cui all'articolo 5, sentiti
l'Osservatorio nazionale e la Consulta di cui,
rispettivamente, agli articoli 7 e 9, le organizzazioni
sindacali dei lavoratori, degli inquilini e della proprietà e
le associazioni impegnate nella tutela degli handicappati, dei
disabili, dei senzatetto e degli immigrati, maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
12. Il Fondo sociale è ripartito annualmente per la quota
di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo,
con provvedimento del CIPE, su proposta del Comitato
permanente per le politiche abitative, con le modalità di cui
all'articolo 10. Le regioni deliberano le modalità di
erogazione entro un mese dalla ripartizione.
13. Le disponibilità esistenti nel conto corrente
infruttifero di cui all'articolo 75 della legge n. 392 del
1978, ripartite tra le regioni e da queste non ancora
utilizzate alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate con le modalità di cui al comma 11 del
presente articolo.
14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
| |