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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3968
DDL0288-0060
Relazione Camera n. 288-A (DDL12-288-A)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.60 (che inizia a pag.50 dello stampato)
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A. TESTIPDL
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A.
...N. 1440, di iniziativa dei deputati Scotto di Luzio ed altri --
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC288A ZZ12 ZZPD ZZRM
                     (Fondo sociale). 
    1.  E' istituito il Fondo sociale nazionale per la
  corresponsione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 2,
  lettera  c)  e per promuovere la qualità dell'abitare per
  le famiglie con basso reddito.
    2.  Il Fondo sociale è alimentato da:
        a)  un contributo dello Stato stabilito annualmente
  con la legge finanziaria;
        b)  una quota dei contributi di cui all'articolo 3,
  in misura non superiore al 20 per cento delle somme assegnate
  a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e di
  Bolzano ai sensi dell'articolo 10;
        c)  le risorse finanziarie appositamente destinate
  dalle regioni, dalle province e dai comuni.
    3.  I contributi integrativi per il pagamento dei canoni di
  locazione dovuti dai conduttori ai proprietari dell'alloggio
  sono alimentati con le risorse di cui al comma 2, lettera
  a).  I contributi integrativi a favore di assegnatari di
  alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati ad
  assicurare la redditività degli alloggi e la loro
  conservazione, sono alimentati con le ri-
  sorse di cui al comma 2, lettera  b)  ed accreditati
  annualmente dalla regione competente, al gestore.
    4.  Le regioni, con propria legge, determinano le procedure
  di concessione dei contributi di cui al comma 2 e ne
  stabiliscono l'ammontare complessivo sulla base dei criteri
  stabiliti al presente articolo.
    5.  La concessione dei contributi di cui al presente
  articolo è disposta solo quando la spesa per la locazione
  supera la percentuale del reddito complessivo familiare del
  conduttore ovvero quando tale spesa, stabilita dalla legge
  regionale di determinazione del canone sociale, è inferiore
  alla redditività calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 1,
  lettera  c).
    6.  La concessione dei contributi non è prevista nel caso in
  cui il reddito familiare derivi interamente da lavoro
  autonomo.  Per la definizione del reddito complessivo familiare
  si tiene conto anche dei redditi derivanti dalla
  partecipazione a quote di società da parte dei componenti il
  nucleo familiare stesso.
    7.  La natura e l'ammontare dei contributi sono determinati
  in base:
        a)  alle percentuali di cui al comma 5;
        b)  ad un rapporto teorico tra la superficie
  dell'alloggio ed il numero dei componenti il nucleo
  familiare;
        c)  agli altri criteri generali indicati dal CIPE su
  proposta del Comitato permanente per le politiche
  abitative;
        d)  ad ulteriori criteri stabiliti dalla regione
  competente.
    8.  La regione può non richiedere la rilevazione del
  rapporto di cui alla lettera  b)   del comma 7 quando sia
  comprovata l'impossibilità di ottenere un cambio di
  alloggio.
    9.  Le regioni possono integrare le disponibilità loro
  attribuite ai fini di cui al presente articolo con
  disponibilità esistenti nei propri bilanci.
    10.  Qualora la differenza tra la redditività del patrimonio
  ed i canoni dovuti sia superiore ai finanziamenti disponibili
  ed attribuiti ai sensi dell'articolo 10, il residuo fa carico
  sul bilancio regionale.
 
                              Pag. 51
 
    11.  La natura e la destinazione dei contributi, i requisiti
  soggettivi delle famiglie, le caratteristiche oggettive delle
  abitazioni, nonché la misura dei contributi stessi, articolata
  per fasce di reddito, sono stabiliti ogni tre anni dal CIPE,
  su proposta del Comitato di cui all'articolo 5, sentiti
  l'Osservatorio nazionale e la Consulta di cui,
  rispettivamente, agli articoli 7 e 9, le organizzazioni
  sindacali dei lavoratori, degli inquilini e della proprietà e
  le associazioni impegnate nella tutela degli handicappati, dei
  disabili, dei senzatetto e degli immigrati, maggiormente
  rappresentative a livello nazionale.
    12.  Il Fondo sociale è ripartito annualmente per la quota
  di cui al comma 2, lettera  a),  del presente articolo,
  con provvedimento del CIPE, su proposta del Comitato
  permanente per le politiche abitative, con le modalità di cui
  all'articolo 10.  Le regioni deliberano le modalità di
  erogazione entro un mese dalla ripartizione.
    13.  Le disponibilità esistenti nel conto corrente
  infruttifero di cui all'articolo 75 della legge n. 392 del
  1978, ripartite tra le regioni e da queste non ancora
  utilizzate alla data di entrata in vigore della presente
  legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
  essere riassegnate con le modalità di cui al comma 11 del
  presente articolo.
    14.  Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
DATA=950509 FASCID=DDL12-288-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0288 TOTPAG=0057 TOTDOC=0068 NDOC=0060 TIPDOC=P DOCTIT=0048 COMM= PD PAGINIZ=0050 RIGINIZ=015 PAGFIN=0051 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=50 PAGEFIN=51 SORTRES= SORTDDL=028800A00 FASCIDC=12DDL0288 A SORTNAV=0028800A000 00000 ZZDDLC288A NDOC0060 TIPDOCP DOCTIT0048 NDOC0048



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