| (Fondo regionale di rotazione per l'acquisizione ed il
recupero di immobili od alloggi degradati e per le
urbanizzazioni).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 1995 ciascuna regione
costituisce un fondo speciale di rotazione per la concessione
di mutui decennali, senza interessi, finalizzati
prioritariamente all'acquisizione ed al recupero di immobili
od alloggi degradati da sottoporre ad interventi di recupero e
da assegnare esclusivamente in locazione agli interventi di
recupero ed adeguamento
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria agli
standard in vigore ed, infine, previa dimostrazione
della impossibilità a soddisfare altrimenti le esistenti
necessità, per la acquisizione ed urbanizzazione di aree
destinate a nuova edificazione.
2. Il fondo di cui al comma 1 provvede alla concessione di
mutui destinati ai comuni, secondo le modalità e le condizioni
stabilite con apposito regolamento emanato, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
3. Le regioni possono destinare al relativo fondo non più
del 10 per cento delle somme loro attribuite. Al medesimo
fondo le regioni possono destinare finanziamenti provenienti
dal proprio bilancio, nonché le somme residue non assegnate e,
quindi, disponibili provenienti dal fondo speciale di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992,
n. 179.
4. L'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è
abrogato.
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