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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


397
DDL0023-0006
Progetto di legge Camera n. 23 - testo presentato - (DDL12-23)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C23. TESTIPDL
...C23.
...Decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC23 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  L'articolo 4 del decreto del Presidente della
  Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
  seguente:
      "Art.  4.  (Obbligo di notifica). -  1.  Sono
  tenuti a notificare l'oggetto della loro attività al Ministero
  dell'ambiente e al comitato tecnico regionale di cui
  all'articolo 15 i fabbricanti che:
          a)  esercitino un'attività industriale che
  comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze
  pericolose riportate nelle quantità
 
                              Pag. 10
 
  indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto del
  Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
  sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 126 del 31 maggio 1991, come:
          1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione
  con l'attività industriale interessata;
          2) prodotti della fabbricazione;
          3) sottoprodotti;
          4) residui;
          5) prodotti di reazioni accidentali;
          b)  immagazzinino una o più sostanze o preparati
  pericolosi riportati nell'allegato II, come modificato dal
  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
  Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, nelle quantità
  ivi indicate nella seconda colonna;
          c)  posseggano più stabilimenti, distanti tra loro
  meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose,
  di cui alle lettere  a)  e  b),  siano
  complessivamente raggiunte o superate;
          d)  nel caso di aree ad elevata concentrazione di
  attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13,
  comma 1, lettera  c),  operino in stabilimenti,
  appartenenti a distinti titolari, distanti tra loro meno di
  500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui
  alle lettere  a)  e  b),  siano complessivamente
  raggiunte o superate.
      2.  Sono altresì tenuti alla notifica i soggetti che
  intraprendano una attività industriale rientrante nell'ambito
  di applicazione del comma 1, ovvero che apportino modifiche
  che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti
  rilevanti, secondo i criteri stabiliti con i decreti previsti
  dall'articolo 12, comma 2.  Fino all'emanazione di tali
  decreti, si applicano le disposizioni previste dal decreto del
  Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
      3.  Per le modifiche di attività esistenti che non
  comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti,
  il fabbricante non è tenuto alla presentazione del rapporto di
  sicurezza purché fornisca documentata dichiarazione che la
  modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di
  rischio.  Il fabbricante terrà conto della suddetta modifica in
  occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di
  sicurezza.".
 
DATA=940311 FASCID=DDL12-23 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0023 TOTPAG=0030 TOTDOC=0027 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0009 RIGINIZ=033 PAGFIN=0010 RIGFIN=043 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=002300 00 FASCIDC=12DDL0023 SORTNAV=0002300 000 00000 ZZDDLC23 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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