| 1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
seguente:
"Art. 4. (Obbligo di notifica). - 1. Sono
tenuti a notificare l'oggetto della loro attività al Ministero
dell'ambiente e al comitato tecnico regionale di cui
all'articolo 15 i fabbricanti che:
a) esercitino un'attività industriale che
comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze
pericolose riportate nelle quantità
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indicate nell'allegato III, come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, come:
1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione
con l'attività industriale interessata;
2) prodotti della fabbricazione;
3) sottoprodotti;
4) residui;
5) prodotti di reazioni accidentali;
b) immagazzinino una o più sostanze o preparati
pericolosi riportati nell'allegato II, come modificato dal
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, nelle quantità
ivi indicate nella seconda colonna;
c) posseggano più stabilimenti, distanti tra loro
meno di 500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose,
di cui alle lettere a) e b), siano
complessivamente raggiunte o superate;
d) nel caso di aree ad elevata concentrazione di
attività industriali, individuate ai sensi dell'articolo 13,
comma 1, lettera c), operino in stabilimenti,
appartenenti a distinti titolari, distanti tra loro meno di
500 metri, ove le quantità delle sostanze pericolose, di cui
alle lettere a) e b), siano complessivamente
raggiunte o superate.
2. Sono altresì tenuti alla notifica i soggetti che
intraprendano una attività industriale rientrante nell'ambito
di applicazione del comma 1, ovvero che apportino modifiche
che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti
rilevanti, secondo i criteri stabiliti con i decreti previsti
dall'articolo 12, comma 2. Fino all'emanazione di tali
decreti, si applicano le disposizioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.
3. Per le modifiche di attività esistenti che non
comportano implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti,
il fabbricante non è tenuto alla presentazione del rapporto di
sicurezza purché fornisca documentata dichiarazione che la
modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di
rischio. Il fabbricante terrà conto della suddetta modifica in
occasione dell'aggiornamento triennale del rapporto di
sicurezza.".
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