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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3970
DDL0288-0062
Relazione Camera n. 288-A (DDL12-288-A)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.62 (che inizia a pag.51 dello stampato)
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A. TESTIPDL
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A.
...N. 1440, di iniziativa dei deputati Scotto di Luzio ed altri --
Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC288A ZZ12 ZZPD ZZRM
         (Legislazione regionale per le assegnazioni,
             la decadenza e la determinazione dei
                         canoni ERP).
    1.  Le regioni e le province autonome di Trento e di
  Bolzano, con proprie leggi, determinano, entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge:
        a)  i criteri per le assegnazioni e la decadenza,
  nonché la determinazione del reddito familiare e del canone
  sociale per gli alloggi di cui all'articolo 2;
        b)  l'entità del canone da applicare ai soggetti
  decaduti dall'assegnazione, in misura pari a quella indicata
  alla lettera  c).  Per favorire la mobilità negli alloggi
  di edilizia residenziale pubblica le regioni predispongono
  programmi di edilizia agevolata e convenzionata, destinandoli
  prioritariamente agli assegnatari in decadenza;
        c)  le modalità di gestione che devono essere
  seguite dagli enti gestori affinché la
 
                              Pag. 52
 
  gestione stessa sia attuata secondo criteri di economicità ed
  efficacia e, comunque, nei limiti delle disponibilità
  derivanti dalle entrate realizzabili, ivi comprese, per quanto
  concerne gli importi dei canoni, le integrazioni di cui
  all'articolo 13.  Le modalità di gestione sono determinate
  secondo i seguenti princìpi:
        1) calcolo della redditività degli alloggi secondo i
  criteri stabiliti agli articoli da 12 a 24 della legge 27
  luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.  Il costo base
  di produzione di cui all'articolo 22 della citata legge, è
  determinato annualmente dalla regione tenendo conto dei
  massimali di costo dell'edilizia sovvenzionata;
        2) determinazione del canone di locazione dovuto dagli
  assegnatari ai sensi delle leggi regionali e delle delibere
  del CIPE.
    2.  In sede di prima applicazione della presente legge il
  canone sociale di locazione effettivamente dovuto dagli
  assegnatari non può essere superiore alle seguenti percentuali
  di incidenza sul reddito complessivo familiare, calcolato ai
  sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
  successive modificazioni:
        a)  3 per cento per i redditi da lavoro dipendente,
  da pensione od assimilati, non superiori alla somma di due
  pensioni minime INPS;
        b)  7 per cento per i redditi di cui alla lettera
  a),  compresi tra il limite di cui alla medesima lettera
  ed il limite di reddito per l'assegnazione aumentato del 30
  per cento;
        c)  10 per cento per i redditi di cui alla lettera
  a)  superiori al limite massimo di cui alla lettera  b)
  ovvero per qualsiasi tipo di reddito inferiore al limite di
  decadenza.
    3.  In ogni caso, nel computo del reddito familiare
  complessivo ai fini dei limiti di reddito per l'assegnazione,
  la decadenza e la determinazione del canone di locazione, non
  vanno considerati i redditi non consolidati, nel triennio
  precedente, dei figli maggiorenni presenti nel nucleo
  familiare, i sussidi agli handicappati, le pensioni sociali
  minime e di invalidità.
 
DATA=950509 FASCID=DDL12-288-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0288 TOTPAG=0057 TOTDOC=0068 NDOC=0062 TIPDOC=P DOCTIT=0048 COMM= PD PAGINIZ=0051 RIGINIZ=058 PAGFIN=0052 RIGFIN=040 UPAG=NO PAGEIN=51 PAGEFIN=52 SORTRES= SORTDDL=028800A00 FASCIDC=12DDL0288 A SORTNAV=0028800A000 00000 ZZDDLC288A NDOC0062 TIPDOCP DOCTIT0048 NDOC0048



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