| (Legislazione regionale per le assegnazioni,
la decadenza e la determinazione dei
canoni ERP).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con proprie leggi, determinano, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge:
a) i criteri per le assegnazioni e la decadenza,
nonché la determinazione del reddito familiare e del canone
sociale per gli alloggi di cui all'articolo 2;
b) l'entità del canone da applicare ai soggetti
decaduti dall'assegnazione, in misura pari a quella indicata
alla lettera c). Per favorire la mobilità negli alloggi
di edilizia residenziale pubblica le regioni predispongono
programmi di edilizia agevolata e convenzionata, destinandoli
prioritariamente agli assegnatari in decadenza;
c) le modalità di gestione che devono essere
seguite dagli enti gestori affinché la
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gestione stessa sia attuata secondo criteri di economicità ed
efficacia e, comunque, nei limiti delle disponibilità
derivanti dalle entrate realizzabili, ivi comprese, per quanto
concerne gli importi dei canoni, le integrazioni di cui
all'articolo 13. Le modalità di gestione sono determinate
secondo i seguenti princìpi:
1) calcolo della redditività degli alloggi secondo i
criteri stabiliti agli articoli da 12 a 24 della legge 27
luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Il costo base
di produzione di cui all'articolo 22 della citata legge, è
determinato annualmente dalla regione tenendo conto dei
massimali di costo dell'edilizia sovvenzionata;
2) determinazione del canone di locazione dovuto dagli
assegnatari ai sensi delle leggi regionali e delle delibere
del CIPE.
2. In sede di prima applicazione della presente legge il
canone sociale di locazione effettivamente dovuto dagli
assegnatari non può essere superiore alle seguenti percentuali
di incidenza sul reddito complessivo familiare, calcolato ai
sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni:
a) 3 per cento per i redditi da lavoro dipendente,
da pensione od assimilati, non superiori alla somma di due
pensioni minime INPS;
b) 7 per cento per i redditi di cui alla lettera
a), compresi tra il limite di cui alla medesima lettera
ed il limite di reddito per l'assegnazione aumentato del 30
per cento;
c) 10 per cento per i redditi di cui alla lettera
a) superiori al limite massimo di cui alla lettera b)
ovvero per qualsiasi tipo di reddito inferiore al limite di
decadenza.
3. In ogni caso, nel computo del reddito familiare
complessivo ai fini dei limiti di reddito per l'assegnazione,
la decadenza e la determinazione del canone di locazione, non
vanno considerati i redditi non consolidati, nel triennio
precedente, dei figli maggiorenni presenti nel nucleo
familiare, i sussidi agli handicappati, le pensioni sociali
minime e di invalidità.
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