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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3972
DDL0288-0064
Relazione Camera n. 288-A (DDL12-288-A)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.64 (che inizia a pag.53 dello stampato)
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A. TESTIPDL
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A.
Pag. 53 N. 1692, di iniziativa dei deputati Novi ed altri --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC288A ZZ12 ZZPD ZZRM
    1.  Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, oggetto
  della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o
  recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo
  1976, n. 52, a totale carico o con concorso o con contributo
  dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali,
  nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai
  sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive
  modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali,
  nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e
  dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge
  regionale.
    2.  Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dei
  commi 5, 13 e 14, si applicano altresì:
        a)  agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione
  delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati
  ai sensi dell'articolo 1, n. 3, delle norme approvate con
  decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2,
  come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967,
  n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10
  febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, nonché agli
  alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono
  stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi
  telefonici all'Amministrazione delle poste e delle
  telecomunicazioni;
        b)  agli alloggi non di servizio di proprietà delle
  Ferrovie dello Stato S.p.A. costruiti od acquisiti fino alla
  data della trasformazione dell'Ente ferrovie dello Stato in
  società per azioni.  Le modalità di alienazione dei predetti
  alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni
  della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla
  delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
  economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella
  Gazzetta Ufficiale   n. 202 del 28 agosto 1992;
        c)  agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai
  sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive
  modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella
  disponibilità degli Enti medesimi;
        d)  agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro
  già di proprietà degli Enti previdenziali disciolti.
    3.  Sono esclusi dalle norme della presente legge gli
  alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in
  connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici
  dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui
  all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
  successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di
  cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e successive
  modificazioni.
    4.  Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata
  in vigore della presente legge, se non hanno già provveduto ai
  sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, formulano, su
  proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni, ove non
  proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili
  determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e
  comunque non inferiore al 50 per cento del patrimonio
  abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia.
  Trascorso tale termine gli enti proprietari, nel rispetto dei
  predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei
  soggetti aventi titolo a norma della presente legge.
    5.  L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale
  pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di
  programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.
    6.  Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma
  4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali
  conducano un alloggio a titolo di locazione e non siano in
  mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della
  presentazione della domanda di acquisto.  In caso di acquisto
  da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di
  abitazione in favore dell'assegnatario.
    7.  Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di
  reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal
  CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione,
 
                              Pag. 54
 
  ovvero se ultra sessantenni o handicappati, qualora
  non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di
  locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio che non
  può essere alienato a terzi.
    8.  Per la finalità di cui al comma 6, gli enti proprietari
  adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le
  modalità di presentazione delle domande di acquisto.
    9.  I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino
  nelle condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda
  di acquisto dell'alloggio in sede di prima applicazione della
  presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore
  della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte
  dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di
  assegnatario.  Trascorsi tali termini, gli alloggi possono
  essere venduti a terzi purché in possesso dei requisiti
  previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza
  dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia
  residenziale pubblica.  Hanno titolo di priorità nell'acquisto
  le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di
  cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si
  impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in
  locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore
  ad otto anni.
    10.  Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che
  risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite
  catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e
  dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a
  seguito della revisione generale disposta con decreto del
  Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui
  all'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
  359, e delle successive revisioni.  Al prezzo così determinato
  si applica la riduzione al 2 per cento per ogni anno di
  anzianità di costruzione dell'immobile fino al limite massimo
  di 20 anni di anzianità anche se l'immobile risultasse
  costruito in data antecedente all'ultimo ventennio.  A tale
  riduzione di tipo oggettivo viene aggiunta la riduzione
  soggettiva relativa al reddito degli aventi diritto a
  presentare domanda di riscatto, che è la seguente: 50 per
  cento per coloro che hanno un reddito minimo inferiore a lire
  17.500.000; 30 per cento per coloro che hanno un reddito
  compreso tra lire 17.500.000 e lire 40.000.000 (lordi); 25 per
  cento per coloro che hanno un reddito compreso tra lire
  40.000.000 e lire 60.000.000 (lordi); 20 per cento aggiuntivo
  per gli assegnatari che, all'interno delle citate fasce di
  reddito, hanno un'età superiore ai sessanta anni.  Il pagamento
  del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal
  perfezionamento del contratto di alienazione.
    11.  La determinazione del prezzo può essere, in alternativa
  a quanto previsto dal comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico
  erariale su richiesta dell'acquirente.  In tal caso la
  determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la
  valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai
  prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 10,
  salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da
  esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della
  determinazione del prezzo.
    12.  Le alienazioni possono essere effettuate con le
  seguenti modalità:
        a)  pagamento in unica soluzione, con una riduzione
  pari al 20 per cento del prezzo di cessione;
        b)  pagamento immediato di una quota non inferiore
  del 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del
  pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni ad un
  interesse legale agevolato pari a quello riconosciuto alle
  società cooperative, previo iscrizione ipotecaria a garanzia
  della parte del prezzo dilazionata.
    13.  I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia
  residenziale pubblica, nonché delle alienazioni di cui ai
  commi da 15 a 19, rimangono nella disponibilità degli enti
  proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso
  la sezione provinciale di Tesoreria dello Stato, per la
  finalità del comma 5.
    14.  Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro
  consorzi comunque denominati e disciplinati con legge
  regionale,
 
                              Pag. 55
 
  determinano annualmente la quota dei proventi di cui al
  comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree
  edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del
  patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni,
  recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e
  programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione
  socialmente rilevanti.  Detta quota non può essere comunque
  inferiore al 50 per cento del ricavato.  La parte residua è
  destinata al ripiano dei  deficit  finanziari degli
  Istituti.
    15.  Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari
  ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad
  edilizia residenziale pubblica.
    16.  L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma
  15 può esercitare il diritto di prelazione ai sensi
  dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.  Ove
  questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato
  articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare
  domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali,
  associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui
  alla legge 8 novembre 1991, n. 381.  A tal fine, gli enti
  proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.
    17.  Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni
  di cui al comma 16, la cessione è effettuata a chiunque ne
  faccia domanda.
    18.  L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di
  cui al comma 16 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base
  del parere dell'Ufficio tecnico erariale.  Il pagamento può
  avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a
  dieci anni e con un tasso di interessi pari al tasso
  legale.
    19.  Nel caso di cui al comma 17 si ricorre all'asta con
  offerta in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo
  periodo del comma 18.
    20.  Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi
  della presente legge possono essere alienati solo dopo che sia
  eluso il lasso temporale necessario al pagamento del prezzo
  concordato.
    21.  La documentazione necessaria alla stipula degli atti di
  compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui
  alla presente legge è predisposta dagli uffici tecnici degli
  enti alienanti.
    22.  Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui
  ai commi da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell'imposta
  sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).
    23.  Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione
  case per lavoratori (GESCAL) nel territorio del comune di
  Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa
  della catastrofe del Vajont, possono beneficiare,
  indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande,
  dell'assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del
  prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto
  dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963,
  n. 60, purché detengano l'alloggio da almeno venti anni alla
  data del 30 dicembre 1991.
    24.  Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della
  legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni,
  indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle
  abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in
  proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in
  vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di
  miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme
  approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17
  gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della
  legge 27 aprile 1962, n. 231.
    25.  Il diritto di prelazione di cui al nono comma
  dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e
  successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente
  dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28
  versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del
  valore calcolato sulla base degli estimi catastali.
    26.  Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre
  1991, n. 412, i commi da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23
  dicembre 1992, n. 498, la legge 24 dicembre 1993, n. 560,
  nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente
  legge.
    27.  E' fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario
  alla data di entrata in vigore della presente legge,
  all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle
  leggi vigenti in materia alla medesima data.
 
DATA=950509 FASCID=DDL12-288-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0288 TOTPAG=0057 TOTDOC=0068 NDOC=0064 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPD PAGINIZ=0053 RIGINIZ=001 PAGFIN=0055 RIGFIN=081 UPAG=NO PAGEIN=53 PAGEFIN=55 SORTRES= SORTDDL=028800A00 FASCIDC=12DDL0288 A SORTNAV=0028800A000 00000 ZZDDLC288A NDOC0064 TIPDOCL DOCTIT0064 NDOC0064



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