| 1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, oggetto
della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o
recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo
1976, n. 52, a totale carico o con concorso o con contributo
dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali,
nonché con i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai
sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive
modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali,
nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e
dai loro consorzi comunque denominati e disciplinati con legge
regionale.
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dei
commi 5, 13 e 14, si applicano altresì:
a) agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni costruiti od acquistati
ai sensi dell'articolo 1, n. 3, delle norme approvate con
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2,
come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967,
n. 42, della legge 7 giugno 1975, n. 227, e della legge 10
febbraio 1982, n. 39, e successive modificazioni, nonché agli
alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono
stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi
telefonici all'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni;
b) agli alloggi non di servizio di proprietà delle
Ferrovie dello Stato S.p.A. costruiti od acquisiti fino alla
data della trasformazione dell'Ente ferrovie dello Stato in
società per azioni. Le modalità di alienazione dei predetti
alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni
della presente legge, nell'atto di concessione di cui alla
delibera del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) del 12 agosto 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992;
c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai
sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e successive
modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora nella
disponibilità degli Enti medesimi;
d) agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro
già di proprietà degli Enti previdenziali disciolti.
3. Sono esclusi dalle norme della presente legge gli
alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in
connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici
dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui
all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni, nonché quelli soggetti ai vincoli di
cui alla legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni.
4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, se non hanno già provveduto ai
sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, formulano, su
proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni, ove non
proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili
determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e
comunque non inferiore al 50 per cento del patrimonio
abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia.
Trascorso tale termine gli enti proprietari, nel rispetto dei
predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei
soggetti aventi titolo a norma della presente legge.
5. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica è consentita esclusivamente per la realizzazione di
programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.
6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma
4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi i quali
conducano un alloggio a titolo di locazione e non siano in
mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della
presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto
da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di
abitazione in favore dell'assegnatario.
7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di
reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal
CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione,
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ovvero se ultra sessantenni o handicappati, qualora
non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di
locazione, rimangono assegnatari del medesimo alloggio che non
può essere alienato a terzi.
8. Per la finalità di cui al comma 6, gli enti proprietari
adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le
modalità di presentazione delle domande di acquisto.
9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino
nelle condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda
di acquisto dell'alloggio in sede di prima applicazione della
presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore
della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte
dell'ente gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di
assegnatario. Trascorsi tali termini, gli alloggi possono
essere venduti a terzi purché in possesso dei requisiti
previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza
dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità nell'acquisto
le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di
cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si
impegnano, con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in
locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore
ad otto anni.
10. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che
risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite
catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e
dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a
seguito della revisione generale disposta con decreto del
Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui
all'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, e delle successive revisioni. Al prezzo così determinato
si applica la riduzione al 2 per cento per ogni anno di
anzianità di costruzione dell'immobile fino al limite massimo
di 20 anni di anzianità anche se l'immobile risultasse
costruito in data antecedente all'ultimo ventennio. A tale
riduzione di tipo oggettivo viene aggiunta la riduzione
soggettiva relativa al reddito degli aventi diritto a
presentare domanda di riscatto, che è la seguente: 50 per
cento per coloro che hanno un reddito minimo inferiore a lire
17.500.000; 30 per cento per coloro che hanno un reddito
compreso tra lire 17.500.000 e lire 40.000.000 (lordi); 25 per
cento per coloro che hanno un reddito compreso tra lire
40.000.000 e lire 60.000.000 (lordi); 20 per cento aggiuntivo
per gli assegnatari che, all'interno delle citate fasce di
reddito, hanno un'età superiore ai sessanta anni. Il pagamento
del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal
perfezionamento del contratto di alienazione.
11. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa
a quanto previsto dal comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico
erariale su richiesta dell'acquirente. In tal caso la
determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la
valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai
prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal comma 10,
salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da
esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della
determinazione del prezzo.
12. Le alienazioni possono essere effettuate con le
seguenti modalità:
a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione
pari al 20 per cento del prezzo di cessione;
b) pagamento immediato di una quota non inferiore
del 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del
pagamento della parte rimanente in non più di 15 anni ad un
interesse legale agevolato pari a quello riconosciuto alle
società cooperative, previo iscrizione ipotecaria a garanzia
della parte del prezzo dilazionata.
13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, nonché delle alienazioni di cui ai
commi da 15 a 19, rimangono nella disponibilità degli enti
proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso
la sezione provinciale di Tesoreria dello Stato, per la
finalità del comma 5.
14. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro
consorzi comunque denominati e disciplinati con legge
regionale,
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determinano annualmente la quota dei proventi di cui al
comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ed aree
edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del
patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni,
recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti e
programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione
socialmente rilevanti. Detta quota non può essere comunque
inferiore al 50 per cento del ricavato. La parte residua è
destinata al ripiano dei deficit finanziari degli
Istituti.
15. Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari
ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad
edilizia residenziale pubblica.
16. L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma
15 può esercitare il diritto di prelazione ai sensi
dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove
questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato
articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare
domanda di acquisto enti pubblici non economici, enti morali,
associazioni senza scopo di lucro o cooperative sociali di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381. A tal fine, gli enti
proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.
17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni
di cui al comma 16, la cessione è effettuata a chiunque ne
faccia domanda.
18. L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di
cui al comma 16 è effettuata a prezzo di mercato, sulla base
del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento può
avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a
dieci anni e con un tasso di interessi pari al tasso
legale.
19. Nel caso di cui al comma 17 si ricorre all'asta con
offerta in aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo
periodo del comma 18.
20. Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi
della presente legge possono essere alienati solo dopo che sia
eluso il lasso temporale necessario al pagamento del prezzo
concordato.
21. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di
compravendita degli alloggi e delle unità immobiliari di cui
alla presente legge è predisposta dagli uffici tecnici degli
enti alienanti.
22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui
ai commi da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell'imposta
sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).
23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione
case per lavoratori (GESCAL) nel territorio del comune di
Longarone, in sostituzione degli immobili distrutti a causa
della catastrofe del Vajont, possono beneficiare,
indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande,
dell'assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del
prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto
dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963,
n. 60, purché detengano l'alloggio da almeno venti anni alla
data del 30 dicembre 1991.
24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della
legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni,
indipendentemente da precedenti domande di acquisto delle
abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in
proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge beneficiando delle condizioni di
miglior favore contenute nell'articolo 26 delle norme
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della
legge 27 aprile 1962, n. 231.
25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma
dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e
successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente
dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28
versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento del
valore calcolato sulla base degli estimi catastali.
26. Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, i commi da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23
dicembre 1992, n. 498, la legge 24 dicembre 1993, n. 560,
nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente
legge.
27. E' fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario
alla data di entrata in vigore della presente legge,
all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni di cui alle
leggi vigenti in materia alla medesima data.
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