| 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli
alloggi di cui all'articolo 1 sono assegnati in locazione
semplice agli aventi diritto mediante contratti a termine e
per una durata di cinque anni rinnovabili. Le ipotesi di
cessazione del relativo rapporto sono limitate ai soli casi di
morosità o di perdita, da parte dell'assegnatario, delle
condizioni soggettive e oggettive valutate in sede di
graduatoria per l'assegnazione.
2. Almeno quattro mesi prima della data di scadenza del
contratto, l'ente gestore, con lettera raccomandata, invita
l'assegnatario a comprovare mediante idonea documentazione il
possesso dei requisiti prescritti per la permanenza
dell'assegnazione in locazione, vigenti alla data dell'invio
della lettera. L'assegnatario risponde nei successivi sessanta
giorni. Copia della richiesta e della risposta
dell'assegnatario è trasmessa per conoscenza al sindaco del
comune ove l'immobile è ubicato, ai fini degli eventuali
provvedimenti di cui al comma 5.
3. L'ente gestore deve accertare la veridicità della
documentazione presentata dall'assegnatario attraverso
verifiche attuate sulla base di criteri determinati dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE). Gli agenti di polizia municipale e gli uffici
finanziari devono garantire i loro servizi sulle singole
richieste dell'ente gestore secondo le modalità procedurali
stabilite dalle regioni. Ai fini della determinazione del
limite di reddito per la permanenza dell'assegnazione in
locazione è causa di decadenza dell'assegnazione il
superamento, per gli ultimi due anni consecutivi antecedenti
la verifica, del 25 per cento del limite di reddito fissato
dalla regione per l'assegnazione, vigente al momento della
verifica, facendo riferimento al reddito pro capite del
nucleo familiare.
4. Oualora si verifichi la permanenza dei requisiti
prescritti, il contratto si rinnova per un periodo di cinque
anni. La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva
scadenza.
5. Oualora si verifichi la perdita dei requisiti richiesti,
a seguito della comunicazione dell'ente gestore, unita alla
documentazione comprovante la perdita di tali requisiti da
parte dell'assegnatario, il sindaco del comune ove è ubicato
l'immobile, previa verifica, revoca l'assegnazione e ordina il
rilascio dell'immobile contestualmente alla scadenza del
contratto di locazione. Gli atti di cui al presente comma
costituiscono titolo esecutivo e non sono soggetti a
graduazioni o proroghe.
6. La mancata presentazione, da parte dell'assegnatario,
della documentazione di cui al comma 2 determina la revoca
dell'assegnazione e la risoluzione del contratto di
locazione.
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