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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3974
DDL0288-0066
Relazione Camera n. 288-A (DDL12-288-A)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.66 (che inizia a pag.56 dello stampato)
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A. TESTIPDL
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A.
...N. 1709, di iniziativa dei deputati Ronchi ed altri --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC288A ZZ12 ZZPD ZZRM
    1.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli
  alloggi di cui all'articolo 1 sono assegnati in locazione
  semplice agli aventi diritto mediante contratti a termine e
  per una durata di cinque anni rinnovabili.  Le ipotesi di
  cessazione del relativo rapporto sono limitate ai soli casi di
  morosità o di perdita, da parte dell'assegnatario, delle
  condizioni soggettive e oggettive valutate in sede di
  graduatoria per l'assegnazione.
    2.  Almeno quattro mesi prima della data di scadenza del
  contratto, l'ente gestore, con lettera raccomandata, invita
  l'assegnatario a comprovare mediante idonea documentazione il
  possesso dei requisiti prescritti per la permanenza
  dell'assegnazione in locazione, vigenti alla data dell'invio
  della lettera.  L'assegnatario risponde nei successivi sessanta
  giorni.  Copia della richiesta e della risposta
  dell'assegnatario è trasmessa per conoscenza al sindaco del
  comune ove l'immobile è ubicato, ai fini degli eventuali
  provvedimenti di cui al comma 5.
    3.  L'ente gestore deve accertare la veridicità della
  documentazione presentata dall'assegnatario attraverso
  verifiche attuate sulla base di criteri determinati dal
  Comitato interministeriale per la programmazione economica
  (CIPE).  Gli agenti di polizia municipale e gli uffici
  finanziari devono garantire i loro servizi sulle singole
  richieste dell'ente gestore secondo le modalità procedurali
  stabilite dalle regioni.  Ai fini della determinazione del
  limite di reddito per la permanenza dell'assegnazione in
  locazione è causa di decadenza dell'assegnazione il
  superamento, per gli ultimi due anni consecutivi antecedenti
  la verifica, del 25 per cento del limite di reddito fissato
  dalla regione per l'assegnazione, vigente al momento della
  verifica, facendo riferimento al reddito  pro capite  del
  nucleo familiare.
    4.  Oualora si verifichi la permanenza dei requisiti
  prescritti, il contratto si rinnova per un periodo di cinque
  anni.  La stessa disciplina si applica ad ogni altra successiva
  scadenza.
    5.  Oualora si verifichi la perdita dei requisiti richiesti,
  a seguito della comunicazione dell'ente gestore, unita alla
  documentazione comprovante la perdita di tali requisiti da
  parte dell'assegnatario, il sindaco del comune ove è ubicato
  l'immobile, previa verifica, revoca l'assegnazione e ordina il
  rilascio dell'immobile contestualmente alla scadenza del
  contratto di locazione.  Gli atti di cui al presente comma
  costituiscono titolo esecutivo e non sono soggetti a
  graduazioni o proroghe.
    6.  La mancata presentazione, da parte dell'assegnatario,
  della documentazione di cui al comma 2 determina la revoca
  dell'assegnazione e la risoluzione del contratto di
  locazione.
 
DATA=950509 FASCID=DDL12-288-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0288 TOTPAG=0057 TOTDOC=0068 NDOC=0066 TIPDOC=P DOCTIT=0065 COMM= FPD PAGINIZ=0056 RIGINIZ=023 PAGFIN=0056 RIGFIN=073 UPAG=NO PAGEIN=56 PAGEFIN=56 SORTRES= SORTDDL=028800A00 FASCIDC=12DDL0288 A SORTNAV=0028800A000 00000 ZZDDLC288A NDOC0066 TIPDOCP DOCTIT0065 NDOC0065



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