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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3975
DDL0288-0067
Relazione Camera n. 288-A (DDL12-288-A)
(suddiviso in 68 Unità Documento)
Unità Documento n.67 (che inizia a pag.57 dello stampato)
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A. TESTIPDL
...C288A, C1439A, C1440A, C1692A, C1709A.
...N. 1709, di iniziativa dei deputati Ronchi ed altri --
Pag. 57 Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC288A ZZ12 ZZPD ZZRM
    1.  Il CIPE, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto
  1978, n. 457, e successive modificazioni, su proposta del
  Comitato per l'edilizia residenziale (CER) da formulare entro
  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, determina i criteri generali per le assegnazioni in
  locazione e per la stipula dei relativi contratti, tenendo
  conto delle norme e dei princìpi direttivi della presente
  legge.  Il CER, nel proporre al CIPE i nuovi criteri per le
  assegnazioni e la disciplina delle periodiche verifiche prima
  di ogni scadenza del contratto di locazione, tiene conto
  che:
        a)  non può essere assegnatario di un alloggio di
  edilizia residenziale pubblica un nucleo familiare qualora uno
  qualsiasi dei membri dello stesso sia titolare di diritti di
  proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato
  alle esigenze del predetto nucleo familiare nel territorio
  nazionale; non costituiscono titolo ai sensi della presente
  lettera i diritti derivanti da atti di successione;
        b)  il limite di reddito per la decadenza non può
  superare di oltre il 25 per cento quello per l'assegnazione
  vigente al momento della verifica;
        c)  il superamento del limite di cui alla lettera
  b)  per gli ultimi due anni consecutivi antecedenti la
  verifica determina la decadenza del diritto all'assegnazione,
  pronunciata dal sindaco del comune ove è ubicato l'immobile, e
  determina la risoluzione del contratto di locazione;
        d)  il caso di morosità superiore a due mesi, in
  qualsiasi momento del rapporto di locazione si verifichi,
  quando non è giustificata da gravi sopravvenuti motivi, è
  causa di decadenza del diritto all'assegnazione, pronunciata
  dal sindaco del comune ove è ubicato l'immobile, e determina
  la risoluzione del contratto di locazione;
        e)  tutti gli atti del comune che determinano
  l'annullamento o la decadenza
  dall'assegnazione comportano la risoluzione del contratto di
  locazione e costituiscono titolo esecutivo; resta ferma la
  facoltà dell'interessato di impugnare i provvedimenti del
  comune davanti al giudice amministrativo.
    2.  Le regioni, nell'esercizio delle loro competenze in
  materia, si uniformano ai criteri determinati dal CIPE sulla
  base delle norme della presente legge.
    3.  Le assegnazioni, che ai sensi dell'articolo 95 del
  decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
  616, sono di competenza del comune, devono comunque avvenire
  mediante pubblico concorso e previa formazione di graduatorie
  generali, secondo schemi, tempi e procedure stabiliti dalle
  regioni.
 
DATA=950509 FASCID=DDL12-288-A TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0288 TOTPAG=0057 TOTDOC=0068 NDOC=0067 TIPDOC=P DOCTIT=0065 COMM= PD PAGINIZ=0057 RIGINIZ=001 PAGFIN=0057 RIGFIN=049 UPAG=SI PAGEIN=57 PAGEFIN=57 SORTRES= SORTDDL=028800A00 FASCIDC=12DDL0288 A SORTNAV=0028800A000 00000 ZZDDLC288A NDOC0067 TIPDOCP DOCTIT0065 NDOC0065



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