| 1. Il CIPE, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 agosto
1978, n. 457, e successive modificazioni, su proposta del
Comitato per l'edilizia residenziale (CER) da formulare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, determina i criteri generali per le assegnazioni in
locazione e per la stipula dei relativi contratti, tenendo
conto delle norme e dei princìpi direttivi della presente
legge. Il CER, nel proporre al CIPE i nuovi criteri per le
assegnazioni e la disciplina delle periodiche verifiche prima
di ogni scadenza del contratto di locazione, tiene conto
che:
a) non può essere assegnatario di un alloggio di
edilizia residenziale pubblica un nucleo familiare qualora uno
qualsiasi dei membri dello stesso sia titolare di diritti di
proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato
alle esigenze del predetto nucleo familiare nel territorio
nazionale; non costituiscono titolo ai sensi della presente
lettera i diritti derivanti da atti di successione;
b) il limite di reddito per la decadenza non può
superare di oltre il 25 per cento quello per l'assegnazione
vigente al momento della verifica;
c) il superamento del limite di cui alla lettera
b) per gli ultimi due anni consecutivi antecedenti la
verifica determina la decadenza del diritto all'assegnazione,
pronunciata dal sindaco del comune ove è ubicato l'immobile, e
determina la risoluzione del contratto di locazione;
d) il caso di morosità superiore a due mesi, in
qualsiasi momento del rapporto di locazione si verifichi,
quando non è giustificata da gravi sopravvenuti motivi, è
causa di decadenza del diritto all'assegnazione, pronunciata
dal sindaco del comune ove è ubicato l'immobile, e determina
la risoluzione del contratto di locazione;
e) tutti gli atti del comune che determinano
l'annullamento o la decadenza
dall'assegnazione comportano la risoluzione del contratto di
locazione e costituiscono titolo esecutivo; resta ferma la
facoltà dell'interessato di impugnare i provvedimenti del
comune davanti al giudice amministrativo.
2. Le regioni, nell'esercizio delle loro competenze in
materia, si uniformano ai criteri determinati dal CIPE sulla
base delle norme della presente legge.
3. Le assegnazioni, che ai sensi dell'articolo 95 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, sono di competenza del comune, devono comunque avvenire
mediante pubblico concorso e previa formazione di graduatorie
generali, secondo schemi, tempi e procedure stabiliti dalle
regioni.
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