| 1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
seguente:
"Art. 5. (Contenuti della notifica). - 1.
Alla notifica di cui all'articolo 4 deve essere allegato un
rapporto di sicurezza contenente i seguenti elementi:
a) informazioni, relative alle sostanze o
preparati riportati negli allegati II e III, come modificati
dal decreto del Ministro dell'ambiente,
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di concerto con il Ministro della sanità, in data 20
maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126
del 31 maggio 1991, concernenti:
1) i dati e le informazioni di cui all'allegato V;
2) la fase dell'attività in cui tali sostanze
intervengono o possono intervenire;
3) la quantità;
4) il comportamento chimico e fisico nelle condizioni
normali di utilizzazione durante il procedimento;
5) le forme in cui tali sostanze possono presentarsi
o trasformarsi in caso di anomalie prevedibili;
6) le altre sostanze pericolose la cui presenza,
anche eventuale, può influire sul rischio potenziale
dell'attività industriale in questione;
b) informazioni relative agli impianti
concernenti:
1) la loro ubicazione, le relative caratteristiche
idrogeologiche e sismiche, le condizioni meteorologiche
dominanti, nonché le fonti di pericolo imputabili alla
situazione del luogo;
2) il numero massimo degli addetti e segnatamente di
quelli esposti al rischio;
3) la descrizione generale dei processi
tecnologici;
4) la descrizione delle parti dell'impianto rilevanti
dal punto di vista della sicurezza, delle cause di pericolo,
delle condizioni che rendono possibile il verificarsi di un
incidente rilevante e delle misure di prevenzione adottate o
previste;
5) le misure prese per assicurare che siano
disponibili in ogni momento i mezzi tecnici necessari per
garantire il funzionamento degli impianti in condizioni di
sicurezza e per far fronte a qualsiasi inconveniente;
6) le cautele operative da usare in ogni caso di
incidenti rilevanti;
c) informazioni relative ad eventuali situazioni
di incidente rilevante concernenti:
1) i piani di emergenza, compresa l'attrezzatura di
sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento
previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente
rilevante;
2) qualsiasi informazione necessaria alle autorità
competenti per consentire l'elaborazione dei piani di
emergenza esterni di cui all'articolo 17;
3) il nome della persona o delle persone responsabili
per la sicurezza e per l'attuazione dei piani di emergenza
interni, nonché per la comunicazione immediata dell'incidente
al prefetto e all'autorità competente;
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d) indicazioni sulle misure assicurative della
responsabilità civile e sulle garanzie per i rischi di danni a
persone, a cose e all'ambiente, che il fabbricante abbia
adottato in relazione all'attività esercitata.
2. I rapporti di sicurezza devono essere
sottoscritti da un professionista iscritto all'albo degli
ingegneri o dei chimici ovvero, nell'ambito delle proprie
competenze professionali, all'albo dei periti industriali.
3. Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati
impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad
obblighi sia di notifica sia di dichiarazione ai sensi
dell'articolo 6, il fabbricante deve allegare alla notifica i
contenuti della dichiarazione stessa.".
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