| 1. Il gettito derivante dall'aumento di cui all'articolo 1,
relativamente al periodo 1^ gennaio-31 dicembre di ogni anno,
affluisce nel "Fondo per lo sviluppo del trasporto pubblico e
della mobilità di massa", istituito presso il Ministero delle
finanze, per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
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