| 1. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un
apposito capitolo di bilancio denominato "Fondo regionale per
lo sviluppo del trasporto pubblico e della mobilità di massa",
da utilizzare per spese di investimento, quali i sistemi di
parcheggio e di scambio tra auto e mezzo pubblico finalizzati
alla chiusura dei centri storici e delle aree urbane più
densamente popolate, le metropolitane leggere, la
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riconversione all'elettricità dei trasporti pubblici,
l'integrazione del trasporto pubblico urbano con le ferrovie,
il rilancio delle ferrovie locali, le scale mobili e i nastri
trasportatori, gli erogatori di energia ed i posteggi per le
auto elettriche, le piste ciclabili ed ogni altro mezzo di
trasporto collettivo.
2. Il fondo può essere altresì utilizzato per l'acquisto di
autobus ed altri mezzi di trasporto pubblico purché dotati di
motori elettrici, a metano o a GPL.
3. Le regioni provvedono, con apposita legge, a dettare
norme per l'utilizzazione programmata del fondo.
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