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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3985
DDL0290-0002
Progetto di legge Camera n. 290 - testo presentato - (DDL12-290)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C290. TESTIPDL
...C290.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC290 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'ordinamento italiano si
  arricchisce di una organica "legge urbanistica" solamente nel
  1942, con la legge 17 agosto di quell'anno, recante il numero
  1150.  Si è nel pieno degli eventi bellici, l'Italia è ancora
  dominata dal regime fascista, che peraltro crollerà poco meno
  di un anno dopo.
    Non è certo questa la sede per ricostruire, neppure nei
  suoi lineamenti essenziali, il sistema previsionale e
  prescrittivo della legge n. 1150 del 1942, né i contenuti
  delle più rilevanti leggi in materia entrate in vigore nel
  dopoguerra (la legge n. 167 del 1962, la legge n. 765 del
  1967, la legge n. 865 del 1971, la legge n. 457 del 1978), né
  i tentativi, che si svilupparono
  essenzialmente nel corso degli anni '60, di dotare il
  Paese di una nuova legge urbanistica nazionale.
    Vale piuttosto la pena di sottolineare come non si siano
  date risposte efficaci né al problema della durata nel tempo
  dei cosiddetti "vincoli urbanistici" (cioè delle disposizioni
  degli strumenti di pianificazione che, con efficacia
  immediatamente vincolante, assoggettino immobili determinati a
  destinazioni esclusivamente per funzioni pubbliche o
  collettive), né a quello di una determinazione delle indennità
  da corrispondenre nei casi di acquisizione pubblica di
  immobili per motivi di interesse generale che non riconosca la
  lucrabilità di plus-valori non derivanti né
 
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  dal capitale né dal lavoro del proprietario (ma soltanto
  dalla sua posizione monopolistica, od oligopolistica, o
  addirittura dal capitale e dal lavoro della collettività), ma
  al contempo non configuri "irragionevoli disparità di
  trattamento" a sfavore dei proprietari degli immobili
  interessati rispetto ai proprietari di immobili con analoghe
  caratteristiche ai quali sia riconosciuta la possibilità di
  lucrare integralmente, o quasi, i predetti plus-valori.  Le
  mancate risposte dianzi dette derivano, in buona sostanza, dal
  fatto che non si è definito il "regime giuridico degli
  immobili", cioè il complesso delle facoltà inerenti il diritto
  di proprietà degli immobili, in termini sistemici e coerenti,
  vale a dire avendo riguardo a tutti gli aspetti connessi
  (limiti delle facoltà d'uso e di trasformazione, competenze
  circa le relative decisioni ed abilitazioni, pertinenza dei
  valori economici derivanti, disciplina fiscale e parafiscale,
  ed altro ancora) e nel rispetto del principio di eguaglianza
  costituzionalmente garantito.
    Ad ogni buon conto, alle leggi statali precedentemente
  ricordate facevano seguito, negli anni '80, una serie di
  provvedimenti frammentari, malamente coordinati, carenti di
  coerenze esterne ed interne (anche se farraginosi),
  genericamente e superficialmente ispirati da tendenze alla
  deregulation  (edilizia ed urbanistica) ed a
  "semplificazioni" nient'affatto sorrette da chiari apparati
  concettuali e dalle necessarie visioni sistemiche.
    Per contro, si succedevano, a partire dalla metà dello
  stesso decennio, alcune leggi di completamente diversa
  ispirazione e (a prescindere da puntuali limiti oggettivamente
  in esse riscontrabili) di grande, e riconosciuta, rilevanza in
  ordine al "governo del territorio": la legge 8 agosto 1985, n.
  431, per la tutela delle zone di particolare interesse
  ambientale, la legge 18 maggio 1989, n. 183, per la "difesa
  del suolo", la legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulle "aree
  protette".
    Né si possono ignorare le innovazioni, anche in materia di
  "governo del territorio", introdotte dalla legge 8 giugno
  1990, n. 142, sull'ordinamento degli enti locali.
    A norma dell'articolo 117 della Costituzione spetta alle
  regioni emanare, per le "materie" elencate dal medesimo
  articolo, tra le quali l'"urbanistica", "norme legislative nei
  limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
  Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con
  l'interesse nazionale e con quello di altre regioni".  Il pieno
  rispetto di tale modello di produzione legislativa avrebbe
  richiesto, e richiederebbe, che, a far data dalla costituzione
  delle regioni, il legislatore nazionale si limitasse, per le
  "materie" predette, a stabilire (esplicitamente e
  distintamente enunciandoli) dei "princìpi fondamentali",
  tutt'al più accompagnandoli, nei limiti dello strettamente
  indispensabile, con disposizioni direttamente operative
  destinate a trovare applicazione solamente nel tempo
  necessario alle regioni per legiferare avendo come limite
  soltanto i sanciti "princìpi fondamentali".
    Al momento della concreta costituzione delle regioni, al
  proclamato fine di consentire alle regioni stesse di iniziare
  immediatamente a legiferare nelle "materie" di competenza
  (senza attendere l'emanazione di leggi statali enuncianti i
  "principi fondamentali" della disciplina di ognuna di esse),
  la legge n. 281 del 1970 dispose, con il penultimo comma
  dell'articolo 17, che la produzione legislativa regionale
  poteva svolgersi "nei limiti dei princìpi fondamentali quali
  risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le
  singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti".  Da
  allora, ed anzi in misura crescente, il legislatore nazionale
  ha continuato a normare ogni argomento, anche nell'ambito
  delle "materie" elencate dall'articolo 117 della Costituzione,
  nei più minuti dettagli, senza minimamente curarsi di
  distinguere gli enunciati che, eventualmente, intendeva
  costituissero "princìpi fondamentali", da quelli che potessero
  considerarsi, tutt'al più, come s'è detto, disposizioni
  transitorie.  Mentre, correlativamente, la produzione
  legislativa regionale è andata largamente degradandosi al
  rango di regolamentazione attuativa di
 
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  leggi statali, quando non di mera parafrasi o di riscrittura
  di queste ultime.
    Negli ultimi tempi, nell'ambito del più generale dibattito
  sulla "riforma delle istituzioni", ma anche indipendentemente
  da esso, si è prodotta una forte tensione verso la
  configurazione di un "nuovo regionalismo", di ispirazione
  federalista, tensione presente in importanti centri di
  produzione culturale, ed in quasi tutte le forze politiche.
    La caratteristica fondamentale del "nuovo regionalismo"
  consisterebbe nel modificare la Costituzione così da elencarvi
  non già le "materie" di competenza regionale, ma quelle
  mantenute nella sfera delle competenze statali, spettando
  tutte le altre alle regioni.
    Sarebbe, comunque, fatta salva la competenza statale di
  dettare, per tutte le altre "materie", i "princìpi
  fondamentali" nel cui rispetto dovrebbe esplicarsi l'attività
  legislativa regionale (la quale dovrebbe altresì non porsi in
  contrasto con l'interesse nazionale e con quello delle altre
  regioni), venendo peraltro rafforzato l'obbligo del
  legislatore nazionale di porre tali "princìpi fondamentali"
  esclusivamente mediante leggi organiche, che siano
  effettivamente "di soli princìpi".
    Quanto detto al termine del paragrafo immediatamente
  precedente, chiarisce che il pervenire della definizione del
  "nuovo regionalismo" al suo esito conclusivo e formale non
  farebbe affatto venir meno la necessità di definire "leggi
  organiche" recanti i "princìpi fondamentali" della disciplina
  delle diverse "materie", tra le quali l'"urbanistica" (nella
  definizione ampia datane dall'articolo 80 del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, riconducibile al
  concetto di "governo del territorio").
    Per converso, tale esigenza è posta già dalla vigente
  Costituzione, talché il Parlamento potrebbe (e dovrebbe)
  impegnarsi da subito a darvi (finalmente) risposta.
    Una "legge organica" in materia di "governo del territorio"
  dovrebbe (in estrema sintesi, e con il massimo
  schematismo):
      disciplinare l'esercizio delle competenze che sia
  oggettivamente indispensabile residuino allo Stato, o comunque
  a soggetti istituzionali sovraregionali, in tema,
  essenzialmente, di tutela dell'integrità fisica e
  dell'identità culturale del territorio, e dei servizi di
  rilevanza nazionale;
      enunciare i princìpi fondamentali, costituenti indirizzi
  e limiti all'attività legislativa regionale, in ordine
  all'attività di pianificazione;
      ridefinire le facoltà inerenti il diritto di proprietà
  degli immobili e la disciplina delle trasformazioni (fisiche e
  funzionali) degli stessi, e quindi, su tali basi;
      disciplinare sia le espropriazioni e le occupazioni di
  immobili per motivi di interesse generale, sia il sistema
  impositivo, fiscale e parafiscale, attinente gli immobili e le
  relative trasformazioni;
      dettare i princìpi fondamentali relativi ai provvedimenti
  abilitativi all'esecuzione di traformazioni di immobili.
    La vastità dei settori dell'ordinamento che andrebbero
  interessati, ed incisi, in una siffatta operazione, la
  necessità di approfondimenti culturali e tecnici delle
  differenti soluzioni possibili, l'esigenza di costruire
  adeguate intese politiche sulle soluzioni individuate e
  prescelte, non possono che portare ad escludere che una "legge
  organica" quale quella auspicata possa essere definita dal
  Parlamento in tempi abbastanza celeri.
    Per converso, si appalesa urgentissima la necessità di dare
  risposte ai due più gravi, e da troppo tempo irrisolti, "nodi"
  che stanno ponendo ostacoli quasi insormontabili alla pratica
  di un corretto, efficace ed efficiente "governo del
  territorio".  E cioè a quello della determinazione delle
  indennità di espropriazione (e di occupazione) di immobili per
  motivi di interesse generale, a quello dell'efficacia e della
  durata dei cosiddetti "vincoli urbanistici".
    A tali "nodi" è, oltre che di estrema urgenza, possibile
  dare tempestivamente soluzioni non (o non del tutto)
  definitive, ma "accettabili".
 
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    Per soluzioni "accettabili" si intendono soluzioni che,
  contemporaneamente:
      non pregiudichino la successiva proponibilità di
  soluzioni più compiute e soddisfacenti, da collocare
  nell'ambito dell'auspicata nuova "legge organica" in materia
  di "governo del territorio";
      si conformino alle decisioni ed alle elaborazioni della
  giurisprudenza, costituzionale, ordinaria ed
  amministrativa;
      possano incontrare il consenso di un arco molto vasto di
  forze politiche, economiche, sociali e culturali.
    In tale logica, e con tali obiettivi, intende essere
  avanzata la presente proposta.
    Quanto ai criteri di determinazione delle indennità di
  espropriazione (base di riferimento per la determinazione di
  quelle di occupazione), si provvede innanzitutto a distinguere
  tre categorie di immobili:
      i terreni considerati edificabili (ai fini
  dell'applicazione delle disposizioni che si sta esponendo);
      i terreni non considerati edificabili;
      i fabbricati.
    In continuità concettuale con la proposta di legge
  presentata, nella X legislatura, dai senatori Cutrera ed
  altri, con il disegno di legge presentato, sempre nella X
  legislatura, dal Governo, e quindi confluiti nel testo
  unificato approvato dal Senato della Repubblica il 31 luglio
  1990 e con la proposta di legge presentata, nell'XI
  legislatura dall'onorevole Enrico Testa ed altri (AC n. 1010),
  si stabilisce che vengano considerate aree edificabili
  solamente quelle come tali definite dagli strumenti di
  pianificazione vigenti (commi 1 e 3 dell'articolo 1) essendone
  escluse in ogni caso le aree rese inedificabili
  dall'apposizione su di esse, in qualsivoglia forma contemplata
  dalle leggi, di "vincoli", cosiddetti "ricognitivi",
  comportanti inedificabilità (articolo 1, comma 2).  Tale
  impostazione è perfettamente aderente alla giurisprudenza
  della Corte costituzionale e delle supreme istanze della
  giustizia ordinaria ed amministrativa.
    Per i terreni non considerati edificabili, l'indennità di
  espropriazione si prevede sia determinata (come nella
  situazione presente) con riferimento al "valore agricolo" ed a
  norma del titolo II della legge n. 865 del 1971 (articolo 1,
  comma 4), oppure con riferimento al valore conferito dalle
  utilizzazioni extra-agricole in atto (cogliendo le indicazioni
  in tal senso espresse dalla giurisprudenza della Cassazione),
  e ciò sia con stime puntuali (articolo 1, comma 5) che
  "convenzionalmente" (articolo 1, comma 6).
    Per i terreni considerati edificabili si prevede che
  l'indennità di espropriazione sia determinata applicando al
  cosiddetto "valore venale" un meccanismo di abbattimento
  mutuato dalla legge n. 2892 del 1885, per il risanamento della
  città di Napoli, già riconosciuto legittimo dalla Corte
  costituzionale.  Si prevede, infatti, che l'indennità di
  espropriazione sia commisurata alla media tra il "valore
  venale" ed il reddito decennale dominicale determinato ai fini
  dell'imposizione diretta (articolo 1, comma 7), ovvero il
  reddito decennale effettivamente ed accertatamente percepito
  (articolo 1, comma 9).  Ci si premura, altresì, di predisporre
  soluzioni per i casi in cui, ai sensi della vigente
  legislazione, i terreni non siano stati considerati produttivi
  di redditi dominicali (articolo 1, comma 8), ovvero non
  abbiano prodotto redditi effettivi accertati o accertabili
  (articolo 1, comma 10).
    Per i fabbricati dei quali è prescritta l'iscrizione al
  nuovo catasto edilizio urbano si stabilisce che l'indennità di
  espropriazione sia pari al valore catastale calcolato ai fini
  dell'imposizione indiretta, cioè ad un valore generamente
  riconosciuto come fortemente approssimato al valore reale, e
  comunque preso per base ai fini fiscali più propri (articolo
  1, comma 12).  Ma si dispone altresì che anche per tali
  fabbricati, in caso di non accettazione da parte dei
  proprietari dell'indennità determinata nei termini suddetti,
  nonchè per quelli per i quali non è prescritta l'iscrizione al
  nuovo catasto edilizio, si proceda a stima puntuale degli
  immobili interessati, avendo a riferimento il loro costo di
 
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  produzione, le effettive condizioni di vetustà e di
  conservazione, e le lecite utilizzazioni in atto (articolo 1,
  comma 13).
    Si prevede inoltre che, in tutti i casi ritenuti possibili,
  sia facoltà dei proprietari degli immobili interessati
  richiedere che la determinazione dell'indennità di
  espropriazione sia effettuata con l'applicazione di criteri
  diversi da quello seguito dal promotore del procedimento, con
  particolare riferimento a quello della commisurazione ai
  valori definiti a fini fiscali in casi di antecedenti
  trasferimenti della proprietà (articolo 1, commi 11 e 14).
    E' altresì previsto (articolo 1, commi 15, 16 e 17) che si
  tenga conto dei versati contributi afferenti le concessioni
  edilizie, e delle realizzate opere di urbanizzazione.
    E si dispone, infine, che, per gli immobili oggetto di
  convenzioni con enti pubblici che ne determinino i prezzi di
  vendita, le indennità di espropriazione, nel periodo di
  vigenza di tali convenzioni, siano pari ai prezzi di vendita
  stabiliti (articolo 1, comma 18).
    Le indennità di occupazione si prevede (articolo 2) siano
  determinate con il sistema degli interessi legali sul valore
  di riferimento costituito dall'indennità di espropriazione
  determinata per i medesimi immobili.
    Si prevede, infine, che le nuove disposizioni relative alla
  determinazione delle indennità trovino applicazione anche nei
  procedimenti in corso, con l'eccezione dei casi in cui le
  indennità determinate ai sensi delle previgenti norme siano
  state accettate dalle parti, ovvero siano divenute non
  impugnabili, ovvero siano state definite con sentenza passata
  in giudicato (articolo 5, comma 2).  Ed altresì che le nuove
  disposizioni trovino applicazione per la rideterminazione
  delle indennità che siano state accettate, anche tacitamente,
  dalle parti, essendo state stabilite a norma della legge n.
  385 del 1980 (articolo 5, comma 3).
    Al problema dei cosiddetti "vincoli urbanistici" si propone
  di dare una soluzione alternativa a quella individuata a
  partire dalla legge n. 1187 del 1968, e riprendente, invece,
  quella indicata dai commi 3 e 4 dell'articolo 9 del testo
  unificato approvato dal Senato della Repubblica il 31 luglio
  1990.
    Si dispone, quindi (articolo 3), che gli immobili
  esattamente individuati dagli strumenti di pianificazione, e
  dagli stessi assoggettati a disposizioni immediatamente
  vincolanti e direttamente operative, che comportino la loro
  utilizzazione solamente per funzioni pubbliche o collettive,
  devono essere acquisiti dal soggetto pubblico competente entro
  il termine perentorio di dieci anni dalla data di inizio
  dell'efficacia della suddette disposizioni, scaduto il quale
  termine gli immobili sono acquisiti di diritto al patrimonio
  dei soggetti pubblici competenti avendo i relativi proprietari
  diritto al pagamento del loro controvalore, determinato
  secondo i criteri stabiliti per la determinazione
  dell'indennità di espropriazione.  E si stabilisce altresì che
  valgano in tali casi disposizioni assunte dai più maturi e
  organici approdi della giurisprundenza della Cassazione per i
  casi di acquisizione pubblica secondo il modello
  dell'"espropriazione sostanziale".
    Si precisa, inoltre, che, qualora non sia tassativamente
  disposta, dagli strumenti di pianificazione, l'acquisizione
  pubblica dei predetti immobili, anche come condizione della
  loro trasformabilità fisica e funzionale, i proprietari ed il
  soggetto pubblico competente possono convenire, prima della
  scadenza del termine suindicato e per determinati periodi di
  tempo, modalità di utilizzazione degli immobili stessi che
  assicurino l'esplicazione della funzione prevista, rinunciando
  il proprietario, per tali periodi di tempo, all'esercizio
  dell'anzidetto diritto.
    Si reputa costituzionalmente legittimo stabilire un termine
  decennale, considerando che il periodo massimo di
  assoggettamento senza indennizzo di specifici immobili a
  destinazioni pubbliche o collettive determinato dalle norme di
  legge statali non censurate dalla Corte constituzionale può
  raggiungere i quindici anni.
    Per converso, la soluzione indicata sembra praticabile
  dagli enti pubblici territoriali senza sensibili difficoltà
  ove si
 
                               Pag. 6
 
  instauri una pratica di pianificazione del territorio nella
  quale:
        a)  le disposizioni, degli strumenti mediante i
  quali si esprime la pianificazione a tutti i livelli, che
  definiscono le specifiche destinazioni d'uso e le concrete
  trasformazioni fisiche e funzionali attivabili, o da attivare,
  valgano a tempo determinato, e debbano essere periodicamente
  aggiornate, in relazione ai fabbisogni riscontrati, alle
  esigenze che si esprimono, alle disponibilità di risorse, alle
  propensioni all'intervento;
        b)  previsioni, particolarmente della pianificazione
  comunale, di trasformazioni modificative dell'organizzazione
  territoriale e dell'assetto urbano di determinati ambiti,
  debbano tradursi in disposizioni immediatamente precettive e
  direttamente operative, e quindi riguardanti immobili
  determinati, solamente al verificarsi delle suesposte
  condizioni, mediante strumenti di specificazione e di
  integrazione dell'apparato pianificatorio;
        c)  sia comunque strategicamente programmabile nel
  tempo ogni trasformazione avente rilevanza territoriale ed
  urbanistica.
    Non appare contraddittorio con quanto asserito
  precedentemente stabilire, come si
  propone (articolo 4, comma 1), che le disposizioni sinora
  esposte costituiscano nella loro interezza princìpi
  fondamentali delle leggi dello Stato ai sensi e per gli
  effetti di cui all'articolo 117 della Costituzione.
    Le disposizioni relative alle espropriazioni e occupazioni
  di immobili, infatti, e in particolare quelle afferenti la
  determinazione delle indennità, incidono sui contenuti del
  diritto di proprietà, argomento che è quasi unanimamente
  considerato coperto da riserva di legge statale.
    La soluzione data al problema dei cosiddetti "vincoli
  urbanistici" (che presumibilmente avrebbe potuto, e potrebbe,
  essere introdotta anche da leggi regionali in invarianza
  dell'esistente normativa statale) ha certamente carattere di
  possibile "principio fondamentale delle leggi dello Stato", ed
  è formulata, nella proposta, in termini coerenti con tale
  carattere.  E certamente non costituisce condizionamento della
  "creatività" della produzione legislativa regionale, la quale
  anzi viene indirettamente stimolata ad esercitarsi nel
  definire contenuti e metodologie dell'attività pianificatoria
  che consentano di recepire la predetta soluzione in un
  contesto di più efficace perseguimento della "qualità"
  (fisica, formale e funzionale) del territorio e soprattutto
  degli insediamenti umani.
 
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