Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3986
DDL0290-0003
Progetto di legge Camera n. 290 - testo presentato - (DDL12-290)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C290. TESTIPDL
...C290.
Pag. 7 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC290 ZZ12 ZZPD ZZPR
                (Determinazione dell'indennità
                     di espropriazione).
      1.  Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono
  considerate aree edificabili le aree comprese, secondo i
  vigenti strumenti di pianificazione, nelle zone territoriali
  omogenee A), B), C), D) ed F) di cui all'articolo 2 del
  decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  del 16 aprile 1968,
  n. 97, ovvero nelle zone territoriali previste dalle leggi
  regionali, con caratteristiche analoghe a quelle delle
  predette zone territoriali omogenee.
    2.  Non sono considerate aree edificabili, anche se comprese
  nelle zone territoriali di cui al comma 1, le aree definite
  inedificabili in forza di leggi statali o regionali, o dai
  conseguenti strumenti di pianificazione od altri atti
  amministrativi, per ragioni diverse dalla loro destinazione
  alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità
  ovvero ad utilizzazioni pubbliche o collettive.
    3.  Nei comuni privi di vigenti strumenti di pianificazione
  generale, ovvero dotati di srumenti di pianificazione generale
  privi dell'individuazione delle aree territoriali a norma del
  comma 1, sono considerate aree edificabili le aree
  comprese:
        a)  all'interno della delimitazione del centro
  edificato, fermo restando quanto disposto dal comma 2;
        b)  le aree rese urbanizzabili ed edificabili, con
  efficacia immediatamente operativa, da eventuali strumenti di
  pianificazione sovracomunali, a norma di leggi statali e
  regionali, fermo restando quanto disposto dal comma 2.
 
                               Pag. 8
 
    4.  Per i terreni compresi nelle zone destinate
  all'utilizzazione agricola dai vigenti strumenti di
  pianificazione, nonché per ogni altro terreno compreso in aree
  non considerate edificabili ed avente utilizzazione a scopo
  culturale, l'indennità di espropriazione è determinata a norma
  delle disposizioni di cui al titolo II della legge 22 ottobre
  1971, n. 865, e successive modificazioni.
    5.  Per i terreni compresi in aree non considerate
  edificabili aventi, anche se ricadenti nelle zone destinate
  all'utilizzazione agricola, lecite utilizzazioni diverse da
  quelle a scopo colturale, l'indennità di espropriazione è
  determinata in misura pari al valore ad essi conferito dalle
  relative specifiche utilizzazioni, anche in relazione
  all'esercizio delle attività connesse alle predette
  utilizzazioni.
    6.  Per i terreni di cui al comma 5 aventi utilizzazioni non
  lecite a norma della vigente disciplina, ferma restando
  l'applicazione delle sanzioni eventualmente previste per la
  specifica fattispecie, l'indennità di espropriazione è
  determinata in misura pari al valore agricolo medio della
  coltura maggiormente praticata nella regione agraria in cui
  ricadono i terreni interessati.
    7.  Per i terreni compresi in aree considerate edificabili
  l'indennità di espropriazione è determinata a norma del terzo
  comma dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892,
  sostituendo ai fitti coacervati la somma dei relativi redditi
  dominicali dichiarati o definiti negli antecedenti dieci anni
  ai sensi delle vigenti norme relative alle imposte sui
  redditi.
    8.  Per i terreni di cui al comma 7 che, ai sensi delle
  vigenti norme relative alle imposte sui redditi, non siano
  stati considerati, nel corso dei dieci anni di cui al medesimo
  comma 7, produttivi di reddito dominicale, la somma ivi
  indicata è calcolata riferendosi ai redditi dominicali che
  avrebbero rilevato ai fini delle vigenti norme relative alle
  imposte sui redditi ove i terreni interessati fossero stati
  considerati produttivi di reddito dominicale.
 
                               Pag. 9
 
    9.  Qualora i terreni di cui al comma 7 siano iscritti nel
  catasto dei terreni senza attribuzione di rendite, ed in ogni
  altro caso in cui sia impossibile procedere come disposto al
  comma 8, la somma indicata al comma 7 è sostituita dalla somma
  dei canoni effettivamente percepiti negli antecedenti dieci
  anni, purché ne sia accertata la percezione e l'entità.
    10.  Ove sia impossibile anche procedere come indicato al
  comma 9, l'indennità di espropriazione è determinata in misura
  pari alla metà del valore venale dei terreni interessati.
    11.  Per i terreni compresi in aree considerate edificabili,
  a seguito di richiesta dei proprietari dei terreni
  interessati, l'indennità di espropriazione è determinata
  secondo quella che venga indicata dai medesimi proprietari tra
  le seguenti alternative:
        a)  in misura pari al valore medio tra il valore
  venale la somma dei canoni effettivamente percepiti negli
  antecedenti dieci anni, purché ne sia accertata la percezione
  e l'entità e purché i medesimi canoni risultino conformi ai
  regimi legali di determinazione ove questi dovessero trovare
  applicazione;
        b)  in misura pari al valore agricolo, con
  riferimento alle colture effettivamente praticate, anche in
  relazione all'esercizio dell'azienda agricola;
        c)  in misura pari al valore conferito ai terreni
  dalle loro lecite utilizzazioni in atto, diverse da quelle a
  scopo colturale, anche in relazione all'esercizio delle
  attività connesse alle predette utilizzazioni;
        d)  in misura pari al valore medio della coltura più
  redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui
  ricadono i terreni interessati, coprono una superficie
  superiore al cinque per cento di quella coltivata nella
  regione agraria stessa.
    12.  Per i fabbricati dei quali è prescritta l'iscrizione al
  nuovo catasto edilizio urbano l'indennità di espropriazione,
  comprendente quella relativa alle aree dagli stessi occupate
  ed a quelle che ne
 
                              Pag. 10
 
  costituiscono pertinenze, è determinata in misura pari al
  valore catastale, calcolato sulla base delle tariffe di estimo
  ai fini dell'imposizione indiretta ai sensi delle vigenti
  norme.
    13.  Per i fabbricati diversi da quelli di cui al comma 12,
  nonché per questi ultimi a seguito di richiesta dei
  proprietari, l'indennità di espropriazione, comprendente
  quella relativa alle aree occupate dagli stessi fabbricati ed
  a quelle che ne costituiscono pertinenze, è determinata in
  misura pari al valore conferito al valore base dello specifico
  fabbricato, equivalente al suo costo di produzione diminuito
  di una percentuale di deprezzamento rapportata alla vetustà ed
  allo stato di conservazione, dalla relativa lecita
  utilizzazione in atto, anche in relazione all'esercizio delle
  attività connesse.
    14.  In ogni caso previsto dai commi da 1 a 13, a seguito di
  richieste dei proprietari l'indennità di espropriazione è
  determinata in misura pari al valore dichiarato o definito
  agli effetti delle imposte di registro o di successione, o al
  corrispettivo assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, o
  ad altra imposizione fiscale, con riferimento all'ultimo
  trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte,
  intercorso almeno un anno prima della data di entrata in
  vigore della presente legge, rivalutati in base alla
  variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
  impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica
  (ISTAT), intervenuta tra la data del trasferimento considerato
  e quella di determinazione dell'indennità.
    15.  Qualora siano stati corrisposti dai proprietari degli
  immobili da espropriare contributi per opere di urbanizzazione
  e gli immobili medesimi non siano stati interessati da tali
  opere, le indennità ai sensi dei precedenti commi sono
  aumentate dell'importo dei contributi versati.  Le indennità
  sono altresì aumentate dell'importo della quota di contributo
  commisurata al costo di costruzione di cui all'articolo 6
  della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ove tale quota sia stata
  corrisposta e le
 
                              Pag. 11
 
  relative trasformazioni non siano state effettuate.  In
  entrambi i casi gli importi indicati sono maggiorati degli
  interessi maturati, in misura pari a quella del tasso di
  sconto.
    16.  Qualora gli immobili da espropriare siano dotati di
  opere di urbanizzazione realizzate a cura ed a spese dei
  proprietari, in misura eccedente quella dedotta a scomputo del
  contributo afferente alla concessione ai sensi dell'articolo
  11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero in riferimento a
  trasformazioni che non siano state effettuate, le indennità di
  espropriazione, determinate a norma dei commi da 4 a 14, sono
  aumentate del valore di tali opere di urbanizzazione,
  equivalente al loro costo di produzione, diminuito di una
  percentuale di deprezzamento rapportata alla loro vetustà ed
  al loro stato di conservazione.
    17.  Le disposizioni relative ai fabbricati ed alle opere di
  urbanizzazione, di cui ai commi da 1 a 16 del presente
  articolo, trovano applicazione nella misura in cui tali
  fabbricati ed opere siano stati oggetto di trasformazioni
  conformi alla disciplina vigente al momento della loro
  esecuzione.  Le predette disposizioni si applicano altresì nei
  casi di fabbricati ed opere oggetto di trasformazioni difformi
  dalla disciplina vigente al momento della loro esecuzione,
  qualora abbiano preventivamente avuto integrale applicazione
  le relative sanzioni amministrative, irrogate a norma
  dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come
  sostituito dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
  o dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o del
  capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero sia stata
  rilasciata concessione od autorizzazione in sanatoria ai sensi
  della medesima legge n. 47 del 1985.
    18.  Per gli immobili oggetto di convenzioni con enti
  pubblici che ne determinino i prezzi di vendita, l'indennità
  di espropriazione, nel periodo di vigenza di tali convenzioni,
  è comunque pari al prezzo di vendita stabilito nelle
  convenzioni medesime.
 
DATA=940420 FASCID=DDL12-290 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0290 TOTPAG=0015 TOTDOC=0007 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FPD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=001 PAGFIN=0011 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=029000 00 FASCIDC=12DDL0290 SORTNAV=0029000 000 00000 ZZDDLC290 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati