| (Determinazione dell'indennità
di espropriazione).
1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono
considerate aree edificabili le aree comprese, secondo i
vigenti strumenti di pianificazione, nelle zone territoriali
omogenee A), B), C), D) ed F) di cui all'articolo 2 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968,
n. 97, ovvero nelle zone territoriali previste dalle leggi
regionali, con caratteristiche analoghe a quelle delle
predette zone territoriali omogenee.
2. Non sono considerate aree edificabili, anche se comprese
nelle zone territoriali di cui al comma 1, le aree definite
inedificabili in forza di leggi statali o regionali, o dai
conseguenti strumenti di pianificazione od altri atti
amministrativi, per ragioni diverse dalla loro destinazione
alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità
ovvero ad utilizzazioni pubbliche o collettive.
3. Nei comuni privi di vigenti strumenti di pianificazione
generale, ovvero dotati di srumenti di pianificazione generale
privi dell'individuazione delle aree territoriali a norma del
comma 1, sono considerate aree edificabili le aree
comprese:
a) all'interno della delimitazione del centro
edificato, fermo restando quanto disposto dal comma 2;
b) le aree rese urbanizzabili ed edificabili, con
efficacia immediatamente operativa, da eventuali strumenti di
pianificazione sovracomunali, a norma di leggi statali e
regionali, fermo restando quanto disposto dal comma 2.
Pag. 8
4. Per i terreni compresi nelle zone destinate
all'utilizzazione agricola dai vigenti strumenti di
pianificazione, nonché per ogni altro terreno compreso in aree
non considerate edificabili ed avente utilizzazione a scopo
culturale, l'indennità di espropriazione è determinata a norma
delle disposizioni di cui al titolo II della legge 22 ottobre
1971, n. 865, e successive modificazioni.
5. Per i terreni compresi in aree non considerate
edificabili aventi, anche se ricadenti nelle zone destinate
all'utilizzazione agricola, lecite utilizzazioni diverse da
quelle a scopo colturale, l'indennità di espropriazione è
determinata in misura pari al valore ad essi conferito dalle
relative specifiche utilizzazioni, anche in relazione
all'esercizio delle attività connesse alle predette
utilizzazioni.
6. Per i terreni di cui al comma 5 aventi utilizzazioni non
lecite a norma della vigente disciplina, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni eventualmente previste per la
specifica fattispecie, l'indennità di espropriazione è
determinata in misura pari al valore agricolo medio della
coltura maggiormente praticata nella regione agraria in cui
ricadono i terreni interessati.
7. Per i terreni compresi in aree considerate edificabili
l'indennità di espropriazione è determinata a norma del terzo
comma dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892,
sostituendo ai fitti coacervati la somma dei relativi redditi
dominicali dichiarati o definiti negli antecedenti dieci anni
ai sensi delle vigenti norme relative alle imposte sui
redditi.
8. Per i terreni di cui al comma 7 che, ai sensi delle
vigenti norme relative alle imposte sui redditi, non siano
stati considerati, nel corso dei dieci anni di cui al medesimo
comma 7, produttivi di reddito dominicale, la somma ivi
indicata è calcolata riferendosi ai redditi dominicali che
avrebbero rilevato ai fini delle vigenti norme relative alle
imposte sui redditi ove i terreni interessati fossero stati
considerati produttivi di reddito dominicale.
Pag. 9
9. Qualora i terreni di cui al comma 7 siano iscritti nel
catasto dei terreni senza attribuzione di rendite, ed in ogni
altro caso in cui sia impossibile procedere come disposto al
comma 8, la somma indicata al comma 7 è sostituita dalla somma
dei canoni effettivamente percepiti negli antecedenti dieci
anni, purché ne sia accertata la percezione e l'entità.
10. Ove sia impossibile anche procedere come indicato al
comma 9, l'indennità di espropriazione è determinata in misura
pari alla metà del valore venale dei terreni interessati.
11. Per i terreni compresi in aree considerate edificabili,
a seguito di richiesta dei proprietari dei terreni
interessati, l'indennità di espropriazione è determinata
secondo quella che venga indicata dai medesimi proprietari tra
le seguenti alternative:
a) in misura pari al valore medio tra il valore
venale la somma dei canoni effettivamente percepiti negli
antecedenti dieci anni, purché ne sia accertata la percezione
e l'entità e purché i medesimi canoni risultino conformi ai
regimi legali di determinazione ove questi dovessero trovare
applicazione;
b) in misura pari al valore agricolo, con
riferimento alle colture effettivamente praticate, anche in
relazione all'esercizio dell'azienda agricola;
c) in misura pari al valore conferito ai terreni
dalle loro lecite utilizzazioni in atto, diverse da quelle a
scopo colturale, anche in relazione all'esercizio delle
attività connesse alle predette utilizzazioni;
d) in misura pari al valore medio della coltura più
redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui
ricadono i terreni interessati, coprono una superficie
superiore al cinque per cento di quella coltivata nella
regione agraria stessa.
12. Per i fabbricati dei quali è prescritta l'iscrizione al
nuovo catasto edilizio urbano l'indennità di espropriazione,
comprendente quella relativa alle aree dagli stessi occupate
ed a quelle che ne
Pag. 10
costituiscono pertinenze, è determinata in misura pari al
valore catastale, calcolato sulla base delle tariffe di estimo
ai fini dell'imposizione indiretta ai sensi delle vigenti
norme.
13. Per i fabbricati diversi da quelli di cui al comma 12,
nonché per questi ultimi a seguito di richiesta dei
proprietari, l'indennità di espropriazione, comprendente
quella relativa alle aree occupate dagli stessi fabbricati ed
a quelle che ne costituiscono pertinenze, è determinata in
misura pari al valore conferito al valore base dello specifico
fabbricato, equivalente al suo costo di produzione diminuito
di una percentuale di deprezzamento rapportata alla vetustà ed
allo stato di conservazione, dalla relativa lecita
utilizzazione in atto, anche in relazione all'esercizio delle
attività connesse.
14. In ogni caso previsto dai commi da 1 a 13, a seguito di
richieste dei proprietari l'indennità di espropriazione è
determinata in misura pari al valore dichiarato o definito
agli effetti delle imposte di registro o di successione, o al
corrispettivo assoggettato all'imposta sul valore aggiunto, o
ad altra imposizione fiscale, con riferimento all'ultimo
trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte,
intercorso almeno un anno prima della data di entrata in
vigore della presente legge, rivalutati in base alla
variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), intervenuta tra la data del trasferimento considerato
e quella di determinazione dell'indennità.
15. Qualora siano stati corrisposti dai proprietari degli
immobili da espropriare contributi per opere di urbanizzazione
e gli immobili medesimi non siano stati interessati da tali
opere, le indennità ai sensi dei precedenti commi sono
aumentate dell'importo dei contributi versati. Le indennità
sono altresì aumentate dell'importo della quota di contributo
commisurata al costo di costruzione di cui all'articolo 6
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ove tale quota sia stata
corrisposta e le
Pag. 11
relative trasformazioni non siano state effettuate. In
entrambi i casi gli importi indicati sono maggiorati degli
interessi maturati, in misura pari a quella del tasso di
sconto.
16. Qualora gli immobili da espropriare siano dotati di
opere di urbanizzazione realizzate a cura ed a spese dei
proprietari, in misura eccedente quella dedotta a scomputo del
contributo afferente alla concessione ai sensi dell'articolo
11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ovvero in riferimento a
trasformazioni che non siano state effettuate, le indennità di
espropriazione, determinate a norma dei commi da 4 a 14, sono
aumentate del valore di tali opere di urbanizzazione,
equivalente al loro costo di produzione, diminuito di una
percentuale di deprezzamento rapportata alla loro vetustà ed
al loro stato di conservazione.
17. Le disposizioni relative ai fabbricati ed alle opere di
urbanizzazione, di cui ai commi da 1 a 16 del presente
articolo, trovano applicazione nella misura in cui tali
fabbricati ed opere siano stati oggetto di trasformazioni
conformi alla disciplina vigente al momento della loro
esecuzione. Le predette disposizioni si applicano altresì nei
casi di fabbricati ed opere oggetto di trasformazioni difformi
dalla disciplina vigente al momento della loro esecuzione,
qualora abbiano preventivamente avuto integrale applicazione
le relative sanzioni amministrative, irrogate a norma
dell'articolo 41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
o dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o del
capo I della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero sia stata
rilasciata concessione od autorizzazione in sanatoria ai sensi
della medesima legge n. 47 del 1985.
18. Per gli immobili oggetto di convenzioni con enti
pubblici che ne determinino i prezzi di vendita, l'indennità
di espropriazione, nel periodo di vigenza di tali convenzioni,
è comunque pari al prezzo di vendita stabilito nelle
convenzioni medesime.
| |