| (Determinazione delle indennità di
occupazione).
1. L'indennità di occupazione anticipata è determinata in
una somma pari, per ciascun anno di occupazione, al tasso di
sconto calcolato sulla differenza tra l'acconto pagato o
depositato, ovvero l'indennità pagata o depositata, a norma
delle vigenti disposizioni relative ai procedimenti di
espropriazione, e l'ammontare dell'indennità di espropriazione
decisa in via definitiva, e, per ciascun mese o frazione di
mese di occupazione, in una somma pari ad un dodicesimo di
quella come sopra determinata. L'indennità di occupazione
anticipata è corrisposta al momento della liquidazione in via
definitiva di quanto dovuto a titolo di indennità di
espropriazione.
2. L'indennità di occupazione temporanea è determinata in
una somma pari, per ciascun anno di occupazione, al tasso di
sconto calcolato sull'indennità che sarebbe dovuta in caso di
espropriazione, e, per ciascun mese o frazione di mese di
occupazione, in una somma pari ad un dodicesimo di quella come
sopra determinata. L'indennità di occupazione temporanea è
pagata, o depositata presso la Cassa depositi e prestiti fino
a quando non siano intervenuti un accordo od una decisione
definitiva, entro sessanta giorni dallo scadere di ciascun
anno dalla data di immissione nel possesso, e liquidata per
quanto ancora dovuto entro sessanta giorni dalla data di
cessazione dell'occupazione.
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