| (Obbligo di acquisizione pubblica di immobili determinati
destinati a funzioni pubbliche o collettive).
1. Gli immobili esattamente individuati dagli strumenti di
pianificazione e dagli stessi assoggettati a disposizione
immediatamente vincolanti e direttamente
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operative che comportino la loro utilizzazione solamente per
funzioni pubbliche o collettive devono essere acquisiti dal
soggetto pubblico competente entro il termine perentorio di
dieci anni dalla data di inizio dell'efficacia delle predette
disposizioni.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli
immobili ivi indicati sono acquisiti al patrimonio dei
soggetti pubblici competenti. I proprietari di tali immobili
hanno diritto ad una somma pari all'indennità di
espropriazione determinata ai sensi dell'articolo 1 con
riferimento al momento del perfezionamento del loro acquisto
ai sensi del presente comma. Tale diritto si prescrive a norma
dell'articolo 2946 del codice civile.
3. La somma determinata ai sensi del comma 2 è rivalutata
di anno in anno, con riferimento alla data della sua
liquidazione, in base alle intervenute variazioni dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate
dall'ISTAT. Sulle somme rivalutate di anno in anno sono dovuti
gli interessi, in misura pari a quella del tasso di sconto,
fino alla data della liquidazione.
4. Qualora non sia tassativamente disposta dagli strumenti
di pianificazione, l'acquisizione pubblica degli immobili di
cui al comma 1, anche come condizione della loro
trasformabilità fisica e funzionale, i proprietari ed il
soggetto pubblico competente possono convenire, tramite
convenzione, prima della scadenza del termine di cui al comma
1 e per determinati periodi di tempo, modalità di
utilizzazione degli immobili che assicurino l'esplicazione
della funzione per essi prevista. In tali casi, fino alla
scadenza dei convenuti periodi di tempo, non si perfeziona
l'acquisto degli immobili al patrimonio del soggetto pubblico
competente di cui al comma 2.
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