| (Efficacia della legge).
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono
princìpi fondamentali delle leggi dello Stato ai sensi e per
gli effetti di
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cui all'articolo 117 della Costituzione. Le predette
disposizioni, nonché quelle di cui ai commi da 2 a 5 del
presente articolo, trovano altresì immediata e diretta
applicazione dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino alla loro ricezione e specificazione da parte
delle leggi regionali. Sono fatte salve le competenze
legislative, nelle materie interessate dalle suddette
disposizioni, delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Tali regioni e
province autonome adeguano le proprie leggi alle medesime
suddette disposizioni nei limiti e nei termini in cui vi siano
tenute.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non trovano
applicazione nei casi in cui le indennità siano state
accettate dalle parti, ovvero sia divenuta non impugnabile la
loro determinazione, ovvero siano state definite con sentenza
passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Le indennità determinate a norma della legge 29 luglio
1980, n. 385, qualora siano state accettate, anche
tacitamente, dalle parti, sono rideterminate ai sensi degli
articoli 1 e 2, su istanza degli aventi diritto, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Sulle differenze eventualmente risultanti tra
le indennità determinate a norma della suddetta legge 29
luglio 1980, n. 385, e quelle come sopra rideterminate sono
dovuti, a decorrere dal momento della corresponsione delle
indennità precedentemente determinate e fino a quello della
liquidazione delle indennità rideterminate, gli interessi in
misura pari a quella del tasso di sconto.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, gli
oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, ed il costo di costruzione di cui
all'articolo 6 della medesima legge n. 10 del 1977, sono
automaticamente adeguati, in ragione dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione, accertata dall'ISTAT, a
decorrere dalla data dell'ultimo loro aggiornamento deliberato
dai comuni ovvero decretato dal Ministro dei lavori
pubblici.
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5. Nei casi in cui disposizioni degli strumenti di
pianificazione aventi le caratteristiche di cui al comma 1
dell'articolo 3 siano efficaci da almeno nove anni alla data
di entrata in vigore della presdente legge, il termine
indicato dal predetto comma decorre al compimento del secondo
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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