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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3989
DDL0290-0006
Progetto di legge Camera n. 290 - testo presentato - (DDL12-290)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C290. TESTIPDL
...C290.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC290 ZZ12 ZZPD ZZPR
                   (Efficacia della legge).
    1.  Le disposizioni della presente legge costituiscono
  princìpi fondamentali delle leggi dello Stato ai sensi e per
  gli effetti di
 
                              Pag. 14
 
  cui all'articolo 117 della Costituzione.  Le predette
  disposizioni, nonché quelle di cui ai commi da 2 a 5 del
  presente articolo, trovano altresì immediata e diretta
  applicazione dalla data di entrata in vigore della presente
  legge e fino alla loro ricezione e specificazione da parte
  delle leggi regionali.  Sono fatte salve le competenze
  legislative, nelle materie interessate dalle suddette
  disposizioni, delle regioni a statuto speciale e delle
  province autonome di Trento e di Bolzano.  Tali regioni e
  province autonome adeguano le proprie leggi alle medesime
  suddette disposizioni nei limiti e nei termini in cui vi siano
  tenute.
    2.  Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non trovano
  applicazione nei casi in cui le indennità siano state
  accettate dalle parti, ovvero sia divenuta non impugnabile la
  loro determinazione, ovvero siano state definite con sentenza
  passata in giudicato, alla data di entrata in vigore della
  presente legge.
    3.  Le indennità determinate a norma della legge 29 luglio
  1980, n. 385, qualora siano state accettate, anche
  tacitamente, dalle parti, sono rideterminate ai sensi degli
  articoli 1 e 2, su istanza degli aventi diritto, entro
  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge.  Sulle differenze eventualmente risultanti tra
  le indennità determinate a norma della suddetta legge 29
  luglio 1980, n. 385, e quelle come sopra rideterminate sono
  dovuti, a decorrere dal momento della corresponsione delle
  indennità precedentemente determinate e fino a quello della
  liquidazione delle indennità rideterminate, gli interessi in
  misura pari a quella del tasso di sconto.
    4.  In sede di prima applicazione della presente legge, gli
  oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28
  gennaio 1977, n. 10, ed il costo di costruzione di cui
  all'articolo 6 della medesima legge n. 10 del 1977, sono
  automaticamente adeguati, in ragione dell'intervenuta
  variazione dei costi di costruzione, accertata dall'ISTAT, a
  decorrere dalla data dell'ultimo loro aggiornamento deliberato
  dai comuni ovvero decretato dal Ministro dei lavori
  pubblici.
 
                              Pag. 15
 
    5.  Nei casi in cui disposizioni degli strumenti di
  pianificazione aventi le caratteristiche di cui al comma 1
  dell'articolo 3 siano efficaci da almeno nove anni alla data
  di entrata in vigore della presdente legge, il termine
  indicato dal predetto comma decorre al compimento del secondo
  anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
DATA=940420 FASCID=DDL12-290 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0290 TOTPAG=0015 TOTDOC=0007 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=034 PAGFIN=0015 RIGFIN=007 UPAG=SI PAGEIN=13 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=029000 00 FASCIDC=12DDL0290 SORTNAV=0029000 000 00000 ZZDDLC290 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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