| 1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
seguente:
"Art. 6. (Obbligo di dichiarazione). -
1. Sono tenuti alla dichiarazione, mediante
autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4
gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che:
a) esercitino un'attività industriale che
comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze o
preparati pericolosi identificati con i criteri e nelle
quantità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile
1989, come:
1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione
con l'attività industriale interessata;
2) prodotti della fabbricazione;
3) sottoprodotti;
4) residui;
5) prodotti di reazioni accidentali;
b) immagazzinino una o più sostanze o preparati
pericolosi riportati nell'allegato II, come modificato dal
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991,
nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.
2. Sono altresì soggetti all'obbligo della
dichiarazione mediante autocertificazione i fabbricanti che
intraprendono un'attività industriale rientrante nell'ambito
di applicazione del comma 1.
3. Il fabbricante trasmette la dichiarazione alla
regione secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo
13, comma 1, lettera b), ovvero, in mancanza, secondo le
modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 31 marzo 1989, allegando un
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rapporto di sicurezza che attesti l'osservanza delle norme
generali di sicurezza previste dai decreti di cui all'articolo
12 e che indichi le modalità relative:
a) all'individuazione dei rischi di incidenti
rilevanti;
b) all'adozione di misure di sicurezza
appropriate;
c) all'informazione, all'addestramento e
all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che
lavorano in situ.
4. Il fabbricante indica altresì le eventuali
misure assicurative della responsabilità civile e le garanzie
per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente
adottate in relazione all'attività esercitata.".
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