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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


399
DDL0023-0008
Progetto di legge Camera n. 23 - testo presentato - (DDL12-23)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C23. TESTIPDL
...C23.
...Decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC23 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  L'articolo 6 del decreto del Presidente della
  Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
  seguente:
      "Art.  6.  (Obbligo di dichiarazione). -
  1.  Sono tenuti alla dichiarazione, mediante
  autocertificazione con le modalità e gli effetti della legge 4
  gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che:
          a)  esercitino un'attività industriale che
  comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze o
  preparati pericolosi identificati con i criteri e nelle
  quantità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio
  dei Ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento
  ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  n. 93 del 21 aprile
  1989, come:
          1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione
  con l'attività industriale interessata;
          2) prodotti della fabbricazione;
          3) sottoprodotti;
          4) residui;
          5) prodotti di reazioni accidentali;
          b)  immagazzinino una o più sostanze o preparati
  pericolosi riportati nell'allegato II, come modificato dal
  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
  Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato
  nella  Gazzetta Ufficiale  n. 126 del 31 maggio 1991,
  nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.
      2.  Sono altresì soggetti all'obbligo della
  dichiarazione mediante autocertificazione i fabbricanti che
  intraprendono un'attività industriale rientrante nell'ambito
  di applicazione del comma 1.
      3.  Il fabbricante trasmette la dichiarazione alla
  regione secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo
  13, comma 1, lettera  b),  ovvero, in mancanza, secondo le
  modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio
  dei Ministri in data 31 marzo 1989, allegando un
 
                              Pag. 13
 
  rapporto di sicurezza che attesti l'osservanza delle norme
  generali di sicurezza previste dai decreti di cui all'articolo
  12 e che indichi le modalità relative:
          a)  all'individuazione dei rischi di incidenti
  rilevanti;
          b)  all'adozione di misure di sicurezza
  appropriate;
          c)  all'informazione, all'addestramento e
  all'attrezzatura, ai fini della sicurezza delle persone che
  lavorano  in situ.
      4.  Il fabbricante indica altresì le eventuali
  misure assicurative della responsabilità civile e le garanzie
  per i rischi di danni a persone, a cose e all'ambiente
  adottate in relazione all'attività esercitata.".
 
DATA=940311 FASCID=DDL12-23 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0023 TOTPAG=0030 TOTDOC=0027 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0012 RIGINIZ=015 PAGFIN=0013 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=002300 00 FASCIDC=12DDL0023 SORTNAV=0002300 000 00000 ZZDDLC23 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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