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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


3992
DDL0291-0002
Progetto di legge Camera n. 291 - testo presentato - (DDL12-291)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C291. TESTIPDL
...C291.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC291 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'adozione di una severa procedura
  per valutare - prima di dare corso all'esecuzione - la
  compatibilità con l'ambiente dei piani, dei progetti, delle
  opere pubbliche o private, rappresenta uno degli assi
  fondamentali di una lungimirante politica preventiva di
  protezione dell'ambiente.
    Appare, infatti, incontestabile che la miglior politica di
  protezione dell'ambiente è nel prevenire, piuttosto che nel
  correre ai ripari quando i guasti sono già avvenuti, e talora
  in modo irreversibile e comunque non monetizzabile.
    Da molti anni si discute della opportunità e della
  necessità di introdurre nel nostro ordinamento una severa
  procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) delle
  opere aventi rilevante incidenza
  sull'ambiente, così come del resto si è già verificato per
  una buona parte dei paesi più industrializzati (USA, Canada,
  Francia, Germania, eccetera).
    Passi in avanti sono stati fatti anche in Italia nel corso
  di questi ultimi anni.  Più che nelle leggi e nell'attività
  amministrativa, i progressi si sono però registrati nella
  sempre più diffusa maturazione di una coscienza ecologica tra
  i cittadini.  E' vistoso lo scarto che esiste fra la coscienza
  diffusa della inderogabile necessità di proteggere l'ambiente,
  fra la domanda di informazione e di partecipazione che viene
  dalla gente e il quadro normativo vigente nel nostro Paese.
    L'introduzione della procedura di valutazione di impatto
  ambientale non esaurisce l'insieme dei problemi esistenti
  nella
 
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  legislazione ambientale e neppure costituisce garanzia di una
  effettiva svolta nella gestione dei beni fondamentali
  dell'ambiente.  Occorre a questo riguardo che, nella prassi,
  l'ambiente venga valutato non come una risorsa inesauribile ma
  come un complesso di beni fondamentali, la cui salvaguardia è
  essenziale anche ai fini dello sviluppo.  L'adozione della
  procedura di valutazione di impatto segnerebbe però, con tutta
  evidenza, un avanzamento della nostra legislazione ambientale
  e una correzione di rotta nell'intervento potenzialmente di
  notevole significato.
    La materia della valutazione di impatto è oggettivamente
  complessa e molteplici sono i nodi da sciogliere.  Alla
  complessità della materia si sommano, e con peso notevole, gli
  interessi lesi.  Le imprese non esprimono certo entusiasmi.
  Temono i vincoli alle loro azioni.  Ma neppure le singole
  branche dell'amministrazione spingono a favore: temono di
  perdere una parte del loro potere, se si procede a
  razionalizzare la materia della tutela ambientale.
    La consapevolezza del drammatico degrado di beni
  fondamentali ambientali è notevolmente cresciuta.  Da questa
  consapevolezza deriva la domanda di informazione e di
  partecipazione dei cittadini al momento della assunzione delle
  decisioni.  Dal punto di vista dei cittadini, occorre tenere
  conto non solo per gli orientamenti di fondo che esprimono, ma
  anche in relazione alle regole formali che disciplinano il
  processo di formazione delle decisioni.  Occorre partire
  dall'assunto che la partecipazione non rappresenta un attacco
  alla democrazia, ma un elemento essenziale del suo
  irrobustimento.  E del resto, quanto più tempestiva ed
  esauriente è l'informazione, più trasparente e anche più
  spedito sarà il processo di formazione della decisione.
    L'esperienza pratica di altri Paesi che hanno già
  introdotto l'esame di compatibilità con l'ambiente, dimostra
  inoltre che i costi sopportati, in rapporto ai risultati
  ottenuti a medio e lungo termine, sono certi e molto modesti,
  mentre sono spesso ignoti, e comunque enormi, i costi di una
  prassi di intervento irrazionale.
    Procedure di valutazione di impatto ambientale sono state
  introdotte in numerosi Paesi, con differenti modalità e
  diversa efficacia.
    Il Congresso degli USA ha varato nel 1969 il " National
  Environmental Policy Act " (NEPA) diventato legge il 1^
  gennaio 1970.  Il NEPA costituisce la prima legge che
  esplicitamente ed organicamente propone una disciplina
  sull'ambiente.  I princìpi generali di tale atto innovano, in
  misura importante, l'intero ordinamento federale sulla
  materia.  Per economia del discorso non ci soffermiamo
  sull'insieme delle innovazioni.  E' sufficiente richiamare che
  il NEPA, proponendosi di garantire che la risorsa ambiente
  ricevesse una giusta collocazione tra le priorità tecniche e
  socio-economiche considerate nell'assumere una decisione su
  opere e azioni suscettibili di alterarne la condizione,
  stabilì l'obbligo, per le agenzie federali, di effettuare lo
  studio dell'impatto ambientale di queste stesse azioni od
  opere  (Environmental Impact Statement -  EIS).
    La rilevanza del NEPA è stata ulteriormente confermata nel
  seguito, dai provvedimenti adottati a livello dei singoli
  Stati.
    Negli anni di applicazione, l'EIS è diventato uno strumento
  ordinario di lavoro, cui si è fatto ricorso per migliaia e
  migliaia di casi.
    La partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni
  si esprime attraverso il tipico strumento dei  public
  hearings.  L'informazione è garantita sin dalle prime fasi
  della procedura.
    Successivamente agli USA, è stato il Canada (Federal
  Procedure 1973) ad adottare la procedura della valutazione di
  impatto.  La partecipazione della gente è l'aspetto cruciale
  della procedura adottata nei singoli Stati canadesi.  La
  procedura dello Stato dell'Ontario prevede che un progetto,
  già nella fase di esame preliminare, venga sottoposto ai
  commenti della gente più diversa.  La partecipazione è
  fortemente favorita.  Lo stesso committente ha l'obbligo di
  allargare al massimo la partecipazione.  Udienze pubbliche
  precedute da una larga diffusione di informazioni, vengono
  organizzate nelle immediate vicinanze
 
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  del luogo in cui il progetto viene proposto.
    In Francia la valutazione di impatto è stata resa
  obbligatoria con le disposizioni sostenute nell'articolo 2
  della legge n. 629 del 10 luglio 1976, sulla protezione della
  natura.  Tale legge prevede la elaborazione obbligatoria di
  studi di impatto per taluni tipi di opere pubbliche o private
  e per gli strumenti urbanistici.  Alla legge del 1976 è seguito
  un decreto di applicazione (12 ottobre 1977).  Legge e decreto
  sono entrati in vigore il 1^ gennaio 1978.  Il decreto elenca
  opere e attività soggette alla valutazione.  Lo studio di
  impatto viene predisposto dal richiedente ed è presentato
  insieme con la domanda di autorizzazione; deve contenere
  l'analisi dello stato iniziale dell'ambiente e degli effetti
  delle opere, i motivi per cui l'opera è stata preferita ad
  altre in base a considerazioni di ordine ambientale, le misure
  adottate per eliminare o ridurre gli impatti negativi.  La
  partecipazione del pubblico è limitata.  Esso ne viene
  informato solo dopo che la valutazione è stata completata,
  salvo procedure diverse previste da altre norme per specifiche
  opere.  Lo studio di impatto in sostanza non è che uno
  strumento ausiliario per gli organismi amministrativi che
  devono decidere se autorizzare un'opera, e non il documento
  stesso della decisione.
    In Irlanda, la legge sul governo locale del 1976 e il
  successivo regolamento di attuazione del 1977, hanno conferito
  un potere discrezionale alla autorità amministrativa che,
  qualora l'opera comporti una spesa superiore ai cinque
  miliardi di sterline, possono richiedere uno studio di
  impatto.  Sono soggette al potere discrezionale di cui sopra le
  opere industriali private e talune opere pubbliche.
    Nella ex Repubblica federale tedesca, il Gabinetto federale
  aveva adottato nel 1975 un provvedimento concernente "Princìpi
  relativi alla valutazione di impatto ambientale".  La decisione
  non ha forza di legge ma assegna poteri discrezionali alle
  amministrazioni federali e si applica solo nell'ambito
  federale, risultandone esclusi i  Lander,  che peraltro
  solo in pochi casi hanno autonomamente introdotto procedure
  simili.
    Nel Lussemburgo la legge del 27 luglio 1980 sulla
  protezione dell'ambiente naturale dispone l'esecuzione di uno
  studio di impatto per le sistemazioni territoriali o per
  singole opere progettate al di fuori dei centri urbani,
  qualora la loro mole o le loro ripercussioni sull'ambiente
  naturale possano danneggiare quest'ultimo.
    Nella Gran Bretagna, il " Town and Country Planning
  Act " del 1971 e il successivo " General Development
  Order " del 1977 prevedono un sistema sofisticato per
  l'autorizzazione dei progetti.  Per le altre opere non vi è un
  obbligo generalizzato di valutazione dell'impatto ambientale,
  tuttavia hanno competenze estese i numerosi organismi che si
  occupano di questioni ambientali.
    Nella Danimarca vige un sistema di controllo che prevede
  l'obbligo del committente di fornire praticamente tutte le
  informazioni richieste dalle autorità competenti.  Tutti i più
  importanti progetti sono controllati.
    I Paesi Bassi e il Belgio hanno attualmente allo studio una
  legislazione intesa a rendere obbligatoria la valutazione
  dell'impatto ambientale.
    Il Parlamento europeo ha approvato, nella seduta del 10
  febbraio 1982, una proposta di direttiva che nelle sue linee
  generali può essere riassunta nei punti seguenti:
        a)  si impone agli Stati membri l'adozione di
  procedure amministrative di grande portata concernenti la
  valutazione di impatto;
        b)  si evidenzia un concetto di ambiente
  comprendente non soltanto i beni fondamentali (suolo, acqua,
  aria) la salute pubblica e gli ecosistemi naturali, ma anche
  il paesaggio naturale o costruito dall'uomo;
        c)  si istituisce un procedimento in cui
  "un'autorità" o un "sistema di autorità" esegua la valutazione
  di impatto.  Questo procedimento non elimina i normali
  procedimenti di approvazione, concessione o
 
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  autorizzazione, ma si inserisce tra questi con carattere di
  vincolo;
        d)  il pubblico deve essere informato adeguatamente
  e svolge un ruolo attivo nell' iter  di formazione della
  decisione conclusiva del procedimento.
    La proposta del Parlamento è stata sostanzialmente recepita
  nella direttiva 85/337/CEE.
    Nell'impostare la nostra proposta di legge si è tenuto
  conto del dibattito svoltosi nella Comunità europea e degli
  orientamenti emersi in quella sede.  Quel dibattito e quegli
  orientamenti costituiscono infatti un significativo punto di
  riferimento.  Tuttavia è parso opportuno discostarsene, laddove
  apparivano possibili e realistiche soluzioni più avanzate e
  innovative, anche avendo presente quanto maturato in altri
  Stati.
    Nelle sue linee essenziali la nostra proposta viene
  riassunta di seguito.
    L'articolo 1 fa riferimento esplicito alla direttiva
  europea, mentre l'articolo 2 definisce gli obiettivi della VIA
  e il campo generale della sua applicazione.
    L'articolo 3 introduce il criterio di "aree sensibili" a
  cui va sempre applicata la procedura di VIA e l'articolo 4
  stabilisce il carattere autorizzativo della VIA.
    Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9 definiscono le competenze e i
  compiti delle diverse branche dell'amministrazione
  pubblica.
    L'articolo 10 definisce i contenuti dello studio di impatto
  ambientale e le forme della sua redazione, mentre gli articoli
  11 e 12 stabiliscono i modi dell'istruttoria e
  della deliberazione sulla domanda di autorizzazione.
    L'articolo 13, insieme all'articolo 17, fissa gli obiettivi
  della partecipazione dei cittadini alla VIA, l'articolo 14
  specifica ulteriormente le procedure della VIA e gli articoli
  15 e 16 definiscono la possibilità del  referendum  e
  della costituzione di parte civile.
    L'articolo 18 stabilisce alcuni eventuali obblighi
  successivi alla autorizzazione e l'articolo 19 definisce i
  poteri in materia di controlli e di intervento.
    L'articolo 20 istituisce il servizio di impatto ambientale
  presso le regioni e l'articolo 21 il servizio informativo
  nazionale presso il Ministero dell'ambiente.
    L'articolo 22 definisce le competenze e le modalità di
  istituzione dei "Comitati scientifici" e l'articolo 23
  introduce criteri per la sperimentazione dei nuovi compiti
  previsti dalla legge.
    L'articolo 24 dà mandato al Governo di riordinare con
  propri decreti le procedure già esistenti, allo scopo di
  armonizzarle con la presente proposta di legge.
    L'articolo 25 stabilisce alcune agevolazioni finanziarie
  per le imprese che effettuano studi di VIA; l'articolo 26
  introduce deroghe per l'assunzione di personale da parte delle
  regioni; l'articolo 27 stabilisce le sanzioni.
    L'articolo 28 dispone una norma transitoria per le opere in
  corso e già autorizzate al momento di entrata in vigore della
  legge.
    Sono, infine, acclusi due allegati con l'elenco delle opere
  da sottoporre a VIA.
 
DATA=940420 FASCID=DDL12-291 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0291 TOTPAG=0029 TOTDOC=0030 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0004 RIGFIN=058 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=029100 00 FASCIDC=12DDL0291 SORTNAV=0029100 000 00000 ZZDDLC291 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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