| (Impatto ambientale).
1. La valutazione di impatto ambientale (VIA) è
realizzata con la finalità di proteggere e migliorare la
qualità della vita umana, di mantenere la capacità
riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, di
salvaguardare la molteplicità delle specie, di promuovere
l'uso delle risorse rinnovabili, di garantire l'uso plurimo
delle risorse.
2. La VIA ha lo scopo di individuare, descrivere, valutare
e, se possibile, eliminare o ridurre, l'impatto ambientale di
progetti pubblici e privati che riguardino la realizzazione di
impianti, opere ed interventi sull'ambiente naturale o sul
paesaggio, inclusi quelli destinati allo sfruttamento delle
risorse del suolo, compresi negli allegati 1 e 2 alla presente
legge.
3. L'impatto ambientale è valutato in rapporto agli effetti
su l'uomo, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il
clima, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio
culturale, l'ambiente socio-economico, e in rapporto alle
interazioni fra tali elementi.
4. Per impatto ambientale s'intende l'insieme degli effetti
diretti, indiretti, secondari, cumulativi e sinergici, a
breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, a
piccola e grande distanza, positivi e negativi, indotti da un
insieme o da singoli interventi sull'ambiente.
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5. Al fine di assicurare un'adeguata tutela dell'ambiente,
gli strumenti di programmazione economica e sociale di
pianificazione territoriale ed urbanistica debbono essere
accompagnati da una specifica relazione in ordine ai possibili
effetti sull'ambiente degli stessi programmi e piani.
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