| (VIA su interventi in aree sensibili).
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, la VIA si
applica a tutti gli interventi in aree di alta sensibilità
ambientale, anche quando non compresi negli allegati 1 e 2
alla presente legge.
2. Le regioni e le province autonome individuano sul
proprio territorio le aree sensibili nelle quali si applica la
procedura di VIA per interventi definiti contestualmente al
provvedimento di individuazione di tali aree.
3. Le aree sensibili sono definite in base a criteri,
individuati dal Ministro dell'ambiente e applicati dalle
regioni e dalle province autonome, che delimitano tali aree
sul proprio territorio, inserendole nel proprio sistema
informativo e cartografico.
4. Sono considerate aree sensibili quelle porzioni di
territorio dove sia riscontrata la presenza di valori
ambientali, una particolare fragilità dell'equilibrio
ecologico, ovvero una rilevante concentrazione di attività ed
insediamenti che comportino notevoli effetti sull'ambiente.
5. In fase di prima applicazione della presente legge, è
possibile avviare la procedura di VIA anche per interventi in
corso di esecuzione, qualora i loro effetti ricadano in aree
sensibili o si ravvisi in essi un potenziale pericolo di
impatto ambientale.
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