| (Articolazione e procedure della VIA).
1. La procedura per l'autorizzazione di cui all'articolo
4 è costituita dalle seguenti fasi:
a) elaborazione di uno studio di impatto ambientale
da parte del proponente di interventi disciplinati dalla
presente legge;
b) attivazione, da parte dell'autorità competente,
di una fase istruttoria di verifica e consultazione sul
contenuto dello studio;
c) stesura, da parte dell'autorità competente, di
un bilancio di impatto ambientale conclusivo contenente i
risultati dell'istruttoria e la VIA sull'intervento in
esame.
2. L'autorità competente per la VIA garantisce forme
adeguate di pubblicità agli atti relativi alla procedura di
cui al comma 1.
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