| (Competenze delle regioni,
delle province e dei comuni).
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è concessa
dalla regione territorialmente interessata, sentito il
Ministro dell'ambiente, ad esclusione dei progetti di
interesse nazionale per i quali si applica l'articolo 7.
Qualora il progetto interessi il territorio di più regioni,
l'autorizzazione è concessa d'intesa fra queste.
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2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni e le province autonome provvedono a
disciplinare con legge le procedure di VIA.
3. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 può essere
subdelegata dalla regione, ai sensi dell'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, alla provincia o ai comuni nel caso di opere o di
interventi che interessino soltanto il territorio di questi e
nel caso essi dispongano dei servizi necessari a gestire la
procedura.
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