| (Competenze del Ministro dell'ambiente).
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 4 è concessa dal
Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province
autonome interessate, per i progetti di rilevante interesse
nazionale.
2. Si considerano di rilevante interesse nazionale i
progetti che riguardino interventi compresi nelle categoria 2)
(Industria energetica) e nella categoria 10) (Grandi opere
infrastrutturali), di cui all'allegato 1 alla presente
legge.
3. Il Ministro dell'ambiente:
a) stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i limiti al di sotto dei quali
un progetto che presenta interventi compresi tra quelli
elencati nell'allegato 1 alla presente legge può essere
esentato dall'obbligo della VIA, nonché i criteri e i limiti
che rendono obbligatoria la valutazione di impatto ambientale
delle opere elencate nell'allegato 2 alla presente legge e
delle opere costituenti modifica elencate nel medesimo
allegato 1;
b) stabilisce i criteri per l'accettazione, da
parte degli organi competenti all'autorizzazione di cui
all'articolo 4, di studi di VIA da presentare in forma
semplificata ai sensi del comma 6 dell'articolo 10.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro
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dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico e il Consiglio
nazionale per l'ambiente, adotta appositi provvedimenti e
norme attuative per:
a) stabilire i criteri di individuazione delle aree
sensibili;
b) definire le procedure che garantiscano e
promuovano pubblicità e partecipazione del pubblico nel
procedimento di VIA di propria competenza;
c) individuare i requisiti tecnici per
l'armonizzazione degli strumenti informativi e delle
cartografie regionali;
d) predisporre iniziative per la realizzazione di
un sistema informativo ambientale a livello nazionale.
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