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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


400
DDL0023-0009
Progetto di legge Camera n. 23 - testo presentato - (DDL12-23)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C23. TESTIPDL
...C23.
...Decreto-legge 10 marzo 1994, n. 170, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC23 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  L'articolo 9 del decreto del Presidente della
  Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
  seguente:
      "Art.  9.   (Nuove attività industriali).  -
  1.  Il fabbricante prima di dare inizio alla costruzione
  degli impianti presenta, al Ministero dell'ambiente ed al
  comitato tecnico regionale, un rapporto preliminare di
  sicurezza relativo alla fase di nulla-osta di fattibilità.  Il
  rapporto è formulato secondo le specificazioni contenute al
  punto 5 dell'allegato A al decreto del Ministro dell'interno
  in data 2 agosto 1984, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 246 del 6 settembre 1984, ed emanato ai sensi
  del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
  577, e secondo la struttura di cui all'allegato I al decreto
  del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo
  1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
  Ufficiale  n. 93 del 21 aprile 1989, utilizzando la
  corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegato.
  Resta fermo il potere delle autorità emananti di modificare i
  citati decreti.
      2.  Prima di dare inizio all'attività industriale,
  il fabbricante presenta alle stesse autorità il rapporto
  definitivo di sicurezza, integrando quello preliminare con gli
  elementi necessari per conformarlo alle indicazioni contenute
  nell'articolo 5, comma 1, e alle ulteriori specificazioni
  stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei
  Ministri in data 31 marzo 1989, e successive modificazioni, di
  cui al comma 1.
      3.  Gli adempimenti e le procedure previste dal
  presente decreto nel campo delle attività soggette alla
  notifica di cui all'articolo 4 sostituiscono a tutti gli
  effetti il procedimento tecnico amministrativo di prevenzione
  incendi derivante dall'applicazione del decreto del Presidente
  della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e dal decreto
  attuativo del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, di
  cui al comma 1.".
 
DATA=940311 FASCID=DDL12-23 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0023 TOTPAG=0030 TOTDOC=0027 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0013 RIGINIZ=016 PAGFIN=0013 RIGFIN=052 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=002300 00 FASCIDC=12DDL0023 SORTNAV=0002300 000 00000 ZZDDLC23 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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