| 1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
seguente:
"Art. 9. (Nuove attività industriali). -
1. Il fabbricante prima di dare inizio alla costruzione
degli impianti presenta, al Ministero dell'ambiente ed al
comitato tecnico regionale, un rapporto preliminare di
sicurezza relativo alla fase di nulla-osta di fattibilità. Il
rapporto è formulato secondo le specificazioni contenute al
punto 5 dell'allegato A al decreto del Ministro dell'interno
in data 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, ed emanato ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, e secondo la struttura di cui all'allegato I al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo
1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, utilizzando la
corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegato.
Resta fermo il potere delle autorità emananti di modificare i
citati decreti.
2. Prima di dare inizio all'attività industriale,
il fabbricante presenta alle stesse autorità il rapporto
definitivo di sicurezza, integrando quello preliminare con gli
elementi necessari per conformarlo alle indicazioni contenute
nell'articolo 5, comma 1, e alle ulteriori specificazioni
stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 31 marzo 1989, e successive modificazioni, di
cui al comma 1.
3. Gli adempimenti e le procedure previste dal
presente decreto nel campo delle attività soggette alla
notifica di cui all'articolo 4 sostituiscono a tutti gli
effetti il procedimento tecnico amministrativo di prevenzione
incendi derivante dall'applicazione del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e dal decreto
attuativo del Ministro dell'interno in data 2 agosto 1984, di
cui al comma 1.".
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