| (Competenza del CIPE).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
dell'ambiente, determina gli indirizzi riguardanti criteri e
metodi per la valutazione di impatto ambientale.
2. Su proposta del CIPE, nell'ambito delle finalità della
presente legge, il Ministro dell'ambiente integra e aggiorna
gli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 alla presente legge.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro
dell'ambiente può avvalersi del contributo del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), dell'Istituto superiore di
sanità, dell'Ente nazionale per l'energia atomica (ENEA),
nonché di altri enti ed istituti di ricerca pubblici.
| |