| (Compiti delle regioni
e delle province autonome).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni e le province autonome:
a) organizzano il Servizio di impatto ambientale di
cui all'articolo 20;
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b) definiscono le modalità di realizzazione o
adeguamento delle cartografie, degli strumenti informativi
territoriali di supporto e di un archivio degli studi di
impatto ambientale consultabile dal pubblico;
c) provvedono alla delimitazione territoriale delle
aree sensibili;
d) disciplinano le procedure autorizzative di
competenza regionale in conformità al regime autorizzatorio
relativo alla VIA ed in modo da evitare reiterazione di atti e
di unificare le procedure;
e) adottano modalità per l'informazione e la
consultazione dei soggetti interessati alla VIA. La regione
può avvalersi della collaborazione di enti, di organismi, e di
istituti specializzati operanti a livello nazionale e dei
dipartimenti universitari, con i quali può stipulare apposite
convenzioni.
2. Le regioni e le province autonome informano ogni sei
mesi il Ministro dell'ambiente circa i provvedimenti adottati,
nonché sullo stato di attuazione delle cartografie e degli
strumenti informativi.
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