| (Istruttoria della valutazione
di impatto ambientale).
1. Il proponente:
a) inoltra all'autorità competente la domanda di
autorizzazione preliminare dell'opera, insieme con lo studio
di impatto ambientale e con una sua sintesi, o con la
richiesta di esonero dalla effettuazione dello studio;
b) trasmette, per conoscenza, copia della domanda
di autorizzazione e dello studio di impatto ambientale a tutti
i comuni il cui territorio è interessato dallo stesso
impatto;
c) provvede a far pubblicare su un quotidiano a
diffusione locale e su un quotidiano a diffusione nazionale un
annuncio contenente l'oggetto del progetto, il soggetto
realizzatore, la localizzazione ed una sommaria descrizione
del progetto stesso.
2. A cura dei comuni si provvede all'affissione nell'albo
pretorio di copia della richiesta di autorizzazione
preliminare e di copia della sintesi dello studio di impatto
ambientale entro il secondo giorno successivo alla data di
ricevimento degli stessi documenti.
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3. L'autorità competente:
a) esamina la richiesta e la documentazione
inoltrata dal proponente;
b) esamina le istanze, le osservazioni e i pareri
inoltrati dai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1;
c) acquisisce i pareri e le osservazioni che
ritenga utili, da altri soggetti della pubblica
amministrazione, da enti e da associazioni;
d) elabora, ove lo ritenga necessario, un proprio
studio di impatto ambientale dell'opera proposta;
e) dibatte in una pubblica udienza le richieste del
committente, le risultanze dello studio di impatto ambientale,
le istanze, le osservazioni e i pareri acquisiti ai sensi
delle lettere b) e c);
f) redige il bilancio di impatto ambientale che
illustra i risultati dell'intera procedura.
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