| (Deliberazione sulla domanda
di autorizzazione).
1. La deliberazione sulla domanda di autorizzazione è
adottata nel termine massimo di centoventi giorni dalla data
di ricevimento della stessa. Il predetto termine è raddoppiato
se l'autorità competente intenda effettuare un proprio studio
di valutazione di impatto ambientale.
2. La deliberazione comprende espressamente:
a) la valutazione del probabile impatto ambientale
dell'opera proposta;
b) la sintesi delle istanze, delle osservazioni e
dei pareri acquisiti nonché della valutazione dell'autorità
sulle istanze, osservazioni e pareri;
c) la valutazione delle alternative possibili,
compresa quella di non dar seguito all'opera;
d) i motivi della concessione o del rifiuto della
autorizzazione;
e) se del caso, le condizioni a cui subordinare
l'autorizzazione.
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3. Ove il proponente abbia inoltrato richiesta di esonero
dalla effettuazione dello studio di impatto ambientale, o di
effettuazione dello studio in forma semplificata, la
deliberazione di cui al comma 1 indica le motivazioni
dell'accoglimento o della reiezione di tale richiesta. In
questi casi, la deliberazione è adottata nel termine di trenta
giorni dalla data di arrivo all'autorità competente della
relativa domanda.
4. Copia della deliberazione adottata dall'autorità
competente è affissa negli albi pretori dei comuni il cui
territorio è interessato all'impatto ambientale dell'opera.
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