| (Procedure di VIA).
1. L'autorità competente per la VIA assicura l'adeguata
e tempestiva informazione di enti competenti, associazioni e
cittadini interessati in merito all'intervento proposto, allo
studio di impatto ambientale e ai pareri del Comitato
scientifico di cui all'articolo 22.
2. Gli enti locali possono promuovere iniziative ulteriori
rispetto a quelle avviate dalla regione o dal Ministero per le
finalità di cui al comma 1.
3. La partecipazione dei cittadini si attua ai sensi della
presente legge e secondo le disposizioni attuative degli
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articoli 7 e 9. Fino a che non venga predisposto il riordino
amministrativo di cui all'articolo 24 restano ferme le
procedure di presentazione di osservazioni e pareri scritti
previsti in materia urbanistica.
4. Il Ministro dell'ambiente, le regioni o le province
autonome, secondo le rispettive competenze, d'intesa con gli
enti locali interessati, promuovono, dandone adeguata
pubblicità, consultazioni ed udienze pubbliche preliminarmente
alla redazione del bilancio di impatto ambientale.
5. Entro sessanta giorni dalla data di deposito, e su
richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri
della regione o del comune interessati può essere richiesta
una pronuncia dei rispettivi consigli che vengono convocati
entro quindici giorni dalla richiesta. La pronuncia è
trasmessa all'autorità competente e viene inclusa nel bilancio
di impatto ambientale.
6. I costi dell'attività di informazione e di
consultazione, entro lo 0,5 per cento totale dell'intervento,
sono a carico del proponente.
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