| (Informazione e partecipazione
del pubblico).
1. Chiunque, singolo cittadino, ente o associazione:
a) ha diritto di esaminare l'intera documentazione
dello studio di impatto e
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di ottenere, a sue spese, copia parziale o totale della
stessa documentazione. I comuni adottano le misure necessarie
per rendere possibile l'esercizio di tale diritto;
b) può presentare, in forma scritta, all'autorità
regionale competente, istanze, osservazioni o pareri
sull'opera oggetto della domanda di autorizzazione, nel
termine di trenta giorni dalla data di affissione nell'albo
pretorio, dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 11;
c) può partecipare alla pubblica udienza di cui
alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 11, e ha
diritto di intervenire, anche a mezzo di delega conferita ad
altri soggetti, sulla materia oggetto delle istanze,
osservazioni o pareri da esso presentati, in conformità a
quanto disposto nella lettera b);
d) ha diritto di esaminare gli atti istruttori,
nonché le deliberazioni conclusive, dell'autorità competente
ad eseguire la VIA. La stessa autorità adotta tutte le misure
necessarie per consentire l'esercizio di tale diritto.
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