| 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono
sostituiti dai seguenti:
" 2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri
per il coordinamento della protezione civile, dell'interno,
dell'ambiente e della sanità nonché il presidente della giunta
regionale.
3. Le autorità di cui ai commi 1 e 2 raccolgono le
informazioni eventualmente necessarie al completamento
dell'analisi dell'incidente e adottano, secondo le rispettive
competenze e sulla base del piano di emergenza esterno di cui
all'articolo 17, i necessari provvedimenti, il cui onere è
posto, anche in via di rivalsa, a carico del fabbricante,
fatte salve le misure assicurative di cui agli articoli 5,
comma 1, lettera d), e 6, comma 4.".
| |