| (Controlli e poteri d'intervento).
1. Il Ministro dell'ambiente, le regioni o le province
autonome, secondo le rispettive competenze, adottano i
provvedimenti opportuni per il controllo dell'esatto
adempimento
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dei contenuti e delle prescrizioni del provvedimento di
VIA. Qualora si verifichino violazioni degli impegni presi o
modifiche del progetto tali da comportare significative
variazioni dell'impatto ambientale, l'autorità competente per
la VIA impone al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se
necessario, ordina la sospensione dei lavori e il ripristino
della situazione ambientale a spese del responsabile,
adottando provvedimenti cautelari ai sensi degli articoli 8 e
9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Il Ministro dell'ambiente, le regioni o le province
autonome, secondo le rispettive competenze, adottano i
provvedimenti cautelari previsti dagli articoli 8 e 9 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, per inibire l'esecuzione delle
opere e degli interventi che non siano sottoposti a VIA e per
ripristinare la situazione a spese del responsabile.
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