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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4012
DDL0291-0022
Progetto di legge Camera n. 291 - testo presentato - (DDL12-291)
(suddiviso in 30 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C291. TESTIPDL
...C291.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC291 ZZ12 ZZPD ZZPR
              (Servizio di impatto ambientale).
      1.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge le regioni e le province autonome
  istituiscono il Servizio di impatto ambientale (SIA) i cui
  compiti sono:
        a)  attivazione delle fasi di informazione e
  partecipazione secondo quanto previsto dalla presente
  legge;
        b)  esame dello studio di impatto per la verifica
  della sua completezza, nonché registrazione di pareri e
  osservazioni presentate;
        c)  coordinamento delle diverse fasi della procedura
  di VIA e del rapporto con diversi livelli amministrativi
  coinvolti;
        d)  stesura del rapporto di bilancio di impatto
  ambientale ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo
  4;
        e)  controllo sulla fase di realizzazione dei
  progetti al fine di verificare il rispetto delle condizioni
  stabilite in fase di VIA;
 
                              Pag. 19
 
        f)  sperimentazione, mediante studi di impatto
  ambientale pilota, di metodologie e tecniche;
        g)  assistenza tecnica agli enti locali nella
  predisposizione degli studi di impatto ambientale;
        h)  promozione di iniziative atte a diffondere le
  conoscenze sulle procedure e sugli studi di impatto
  ambientale;
        i)  promozione, congiuntamente ai servizi
  competenti, del sistema informativo finalizzato alla VIA;
        l)  predisposizione di un archivio dei bilanci di
  impatto ambientale;
        m)  pubblicazione di un rapporto annuale sullo stato
  di avanzamento delle esperienze di applicazione della VIA.
    2.  Le regioni provvedono ad affidare la direzione del
  servizio, ad articolarlo in uffici, ad affidarne la direzione,
  a definirne l'organico e ad assegnare il personale in base
  alla normativa vigente in merito.
    3.  Le funzioni attribuite dalla presente legge al Ministero
  dell'ambiente sono espletate dal servizio di cui alla lettera
  c)  del comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 luglio
  1986, n. 349.  Per far fronte ai compiti spettanti al servizio
  suddetto sono autorizzate le necessarie variazioni in organico
  del Ministero dell'ambiente.
    4.  Presso i servizi di impatto ambientale, istituiti dalle
  regioni, è costituito l'archivio dell'impatto ambientale.  In
  tale archivio sono inseriti obbligatoriamente e resi
  accessibili a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti
  inerenti la VIA.
 
DATA=940420 FASCID=DDL12-291 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0291 TOTPAG=0029 TOTDOC=0030 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0018 RIGINIZ=017 PAGFIN=0019 RIGFIN=029 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=029100 00 FASCIDC=12DDL0291 SORTNAV=0029100 000 00000 ZZDDLC291 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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