| (Servizio di impatto ambientale).
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge le regioni e le province autonome
istituiscono il Servizio di impatto ambientale (SIA) i cui
compiti sono:
a) attivazione delle fasi di informazione e
partecipazione secondo quanto previsto dalla presente
legge;
b) esame dello studio di impatto per la verifica
della sua completezza, nonché registrazione di pareri e
osservazioni presentate;
c) coordinamento delle diverse fasi della procedura
di VIA e del rapporto con diversi livelli amministrativi
coinvolti;
d) stesura del rapporto di bilancio di impatto
ambientale ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo
4;
e) controllo sulla fase di realizzazione dei
progetti al fine di verificare il rispetto delle condizioni
stabilite in fase di VIA;
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f) sperimentazione, mediante studi di impatto
ambientale pilota, di metodologie e tecniche;
g) assistenza tecnica agli enti locali nella
predisposizione degli studi di impatto ambientale;
h) promozione di iniziative atte a diffondere le
conoscenze sulle procedure e sugli studi di impatto
ambientale;
i) promozione, congiuntamente ai servizi
competenti, del sistema informativo finalizzato alla VIA;
l) predisposizione di un archivio dei bilanci di
impatto ambientale;
m) pubblicazione di un rapporto annuale sullo stato
di avanzamento delle esperienze di applicazione della VIA.
2. Le regioni provvedono ad affidare la direzione del
servizio, ad articolarlo in uffici, ad affidarne la direzione,
a definirne l'organico e ad assegnare il personale in base
alla normativa vigente in merito.
3. Le funzioni attribuite dalla presente legge al Ministero
dell'ambiente sono espletate dal servizio di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 luglio
1986, n. 349. Per far fronte ai compiti spettanti al servizio
suddetto sono autorizzate le necessarie variazioni in organico
del Ministero dell'ambiente.
4. Presso i servizi di impatto ambientale, istituiti dalle
regioni, è costituito l'archivio dell'impatto ambientale. In
tale archivio sono inseriti obbligatoriamente e resi
accessibili a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti
inerenti la VIA.
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