| (Servizio informativo).
1. Il Ministro dell'ambiente, le regioni e le province
autonome, secondo le rispettive competenze, predispongono un
servizio informativo finalizzato alla VIA e accessibile agli
enti pubblici e, a pagamento, ai privati. Il servizio
informativo è realizzato con criteri individuati dal Ministro
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dell'ambiente e concordati con le regioni e le province
autonome al fine di renderlo omogeneo a livello nazionale. Il
servizio informativo deve contenere le rilevazioni sullo stato
dell'ambente, i criteri di valutazione delle risorse e una
biblioteca di metodologie e modelli.
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