| (Comitati scientifici: istituzione
e competenze).
1. Il Ministro dell'ambiente, le regioni e le province
autonome istituiscono i rispettivi comitati scientifici
costituiti dai responsabili del servizio di cui all'articolo
20 e da esperti qualificati nelle discipline inerenti la
VIA.
2. Compete al comitato esprimere pareri:
a) sulla correttezza metodologica degli studi di
impatto ambientale pervenuti;
b) sulla valutazione dell'impatto ambientale.
3. Compete, inoltre, al comitato esprimere parere e
suggerire proposte sulla gestione dell'archivio dell'impatto
ambientale e per il servizio informativo.
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